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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22851/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2023 che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio. Il ricorrente censurava una presunta errata interpretazione dell'art. 76, comma 4-bis DPR 115/2002: sosteneva che il Tribunale non poteva ritenere ostativa la condanna senza aver indicato la tipologia di reato nell'ordine di esecuzione (che, secondo il ricorrente, contiene l'imputazione) e che la norma si riferirebbe a "soggetti già condannati con sentenza" e non a chi sta espiando la pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il motivo non abbia contestato il nucleo delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza, ossia la valenza ostativa della condanna ai fini del gratuito patrocinio e l'onere in capo al condannato di allegare e documentare in modo concreto la propria situazione economica per superare la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis DPR 115/2002. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art. 76, comma 4-bis

    art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002

    La norma introduce una presunzione ostativa all'ammissione al gratuito patrocinio per soggetti condannati per specifici reati; grava sul richiedente l'onere di allegare elementi e documentazione concreti per dimostrare l'effettiva condizione economica e superare la presunzione. Una semplice autocertificazione non è sufficiente.

  • DPR 309/1990, art. 74

    Norma del codice penale speciale sui reati in materia di stupefacenti; citata quale fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato (con aggravamento ai sensi dell'art. 7 L. 203/91).

  • Legge 203/1991, art. 7

    Prevede aggravanti applicabili ai reati indicati; richiamata nelle motivazioni per qualificare l'imputazione a carico del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 656

    L'ordine di esecuzione contiene generalità, imputazione e dispositivo, ma tale documento non esime il richiedente dall'adempimento dell'onere probatorio e di allegazione richiesto dall'art. 76, comma 4-bis per ottenere il gratuito patrocinio.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come vizio di legge (violazione di legge) nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo inidoneo a contrastare il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Se la legge prevede una causa ostativa al gratuito patrocinio per condanne specifiche (art. 76, co. 4-bis DPR 115/2002), il richiedente deve fornire documentazione probatoria concreta per superare la presunzione; non basta una semplice autocertificazione.
  • L'essere detenuto non esclude la possibilità di possedere altre fonti di reddito: è necessario dimostrare in modo chiaro e documentato l'effettiva situazione economica.
  • La presenza nell'ordine di esecuzione dell'imputazione non sostituisce l'onere di allegazione richiesto dalla norma sul gratuito patrocinio; il giudice richiede prove atte a dimostrare l'indigenza.
  • Le impugnazioni che contestano soltanto passaggi motivazionali incidentali senza affrontare il nocciolo delle ragioni del provvedimento (es. il mancato assolvimento degli oneri di allegazione) sono destinate all'inammissibilità.
  • In casi di ricorso manifestamente infondato il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la solidità del motivo principale prima di proporre impugnazioni.

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