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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13582/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF 2010 notificato nel 2014; il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi avverso la sentenza della CTR siciliana. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è emerso che il credito oggetto di lite e riferito alla cartella collegata all’avviso di accertamento era stato incluso in una richiesta di rottamazione-quater ex art. 1 L. 197/2022, accolta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente ha quindi depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e perfezionata in quanto comunicata alla controparte prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 197/2022

    La disposizione è richiamata solo come base della procedura di rottamazione-quater che ha determinato la definizione della posizione debitoria oggetto di lite.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione può essere comunicata anche ai soli avvocati delle parti costituite, oltre che notificata alle parti, e ciò è sufficiente a farla valere processualmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della stessa.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non è soggetta alla disciplina dell’art. 306 c.p.c. propria dei giudizi di merito, poiché il meccanismo di cui all’art. 390 c.p.c. consente una comunicazione più snella agli avvocati delle parti costituite.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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