Cassazione Civile, Ordinanza n. 13582/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEF 2010 notificato nel 2014; il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente aveva proposto quattro motivi avverso la sentenza della CTR siciliana. Nel corso del giudizio di legittimità, però, è emerso che il credito oggetto di lite e riferito alla cartella collegata all’avviso di accertamento era stato incluso in una richiesta di rottamazione-quater ex art. 1 L. 197/2022, accolta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La ricorrente ha quindi depositato rinuncia al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e perfezionata in quanto comunicata alla controparte prima dell’udienza. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata solo come base della procedura di rottamazione-quater che ha determinato la definizione della posizione debitoria oggetto di lite.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di cassazione, sicché la rinuncia al ricorso non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali.
La rinuncia al ricorso per cassazione può essere comunicata anche ai soli avvocati delle parti costituite, oltre che notificata alle parti, e ciò è sufficiente a farla valere processualmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del processo senza necessità di accettazione della stessa.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non è soggetta alla disciplina dell’art. 306 c.p.c. propria dei giudizi di merito, poiché il meccanismo di cui all’art. 390 c.p.c. consente una comunicazione più snella agli avvocati delle parti costituite.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
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