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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1854/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5/7/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata il 10/5/2024, per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla cosca 'Ficara Latella' di 'ndrangheta). L'imputato contestava la valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo l'incidenza del cosiddetto "tempo silente" (circa 3 anni tra i fatti del marzo 2021 e la misura), nonché elementi a suo favore quali attività lavorativa lecita dal 2020, status di incensurato, marginalità e breve durata del contributo partecipativo (due mesi) e la presunta irrilevanza della conversazione intercettata del 31/03/2021. La difesa invocava l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che valorizza il tempo silente anche per reati associativi a contestazione aperta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che nei contesti di mafie "storiche" e stabili (come la 'ndrangheta) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. non è superata dal decorso del tempo salvo prova del recesso o dell'effettiva interruzione della partecipazione. Il Collegio ha condiviso le risultanze del riesame che mostrano: operatività consolidata della cosca, ruolo non marginale del ricorrente (referente, tramite e promotore di azioni estorsive), continuità di rapporti con sodali, condivisione degli interessi illeciti e capacità di impartire direttive; ha dunque escluso che lavoro lecito, incensuratezza o il tempo trascorso dimostrino l'allontanamento dal sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola il ricorso per cassazione avverso le ordinanze; utilizzata come titolo procedurale del ricorso presentato dall'indagato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui, per associazioni di tipo mafioso "storiche" e stabili, la presunzione relativa di esigenze cautelari permane salvo prova di recesso effettivo dell'indagato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia superata dal mero decorso del tempo nei casi di mafie storiche se permangono elementi di collegamento e adesione al sodalizio.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: citata in distinguo giurisprudenziale per evidenziare che tale associazione può avere legami meno stabili rispetto alle mafie storiche, e perciò il decorso del tempo può avere maggior rilievo nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata limitatamente ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso (formalità procedurali): il ricorrente ha enunciato il motivo nei limiti richiesti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione di adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di reato associativo di tipo mafioso "storico" (es. 'ndrangheta) la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, co. 3 c.p.p. non viene automaticamente superata dal decorso del tempo: occorre dimostrare il recesso effettivo dall'associazione.
  • La mera produzione di elementi come attività lavorativa lecita, incensuratezza o il trascorrere di un periodo temporale non è di per sé sufficiente a far venire meno la necessità della misura cautelare se permangono collegamenti, ruoli attivi o condivisione dei valori del sodalizio.
  • Il carico probatorio sull'allegazione dell'interruzione della partecipazione spetta alla difesa: deve indicare fatti concreti e specifici che dimostrino il recesso o l'effettiva distanza dal gruppo.
  • Nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari va fatto un bilancio complessivo degli elementi istruttori (intercettazioni, ruolo nell'organizzazione, continuità dei rapporti, dinamiche di comando e imposizione), non limitandosi al solo parametro temporale.
  • Occorre distinguere tra associazioni mafiose stabili e altre forme associative (es. finalizzate al traffico di stupefacenti): per le prime il tempo ha minore efficacia liberatoria; per le seconde il decorso temporale può assumere maggiore rilievo se supportato da elementi concreti che attestino la cessazione dell'attività associativa.
  • Le intercettazioni che mostrano ruoli di referente, veicolazione di messaggi tra consociati e impartizione di direttive costituiscono elementi forti per la conferma delle esigenze cautelari.

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