Cassazione Penale, Sentenza n. 1854/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 5/7/2024 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, applicata il 10/5/2024, per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla cosca 'Ficara Latella' di 'ndrangheta). L'imputato contestava la valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo l'incidenza del cosiddetto "tempo silente" (circa 3 anni tra i fatti del marzo 2021 e la misura), nonché elementi a suo favore quali attività lavorativa lecita dal 2020, status di incensurato, marginalità e breve durata del contributo partecipativo (due mesi) e la presunta irrilevanza della conversazione intercettata del 31/03/2021. La difesa invocava l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che valorizza il tempo silente anche per reati associativi a contestazione aperta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, confermando che nei contesti di mafie "storiche" e stabili (come la 'ndrangheta) la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p. non è superata dal decorso del tempo salvo prova del recesso o dell'effettiva interruzione della partecipazione. Il Collegio ha condiviso le risultanze del riesame che mostrano: operatività consolidata della cosca, ruolo non marginale del ricorrente (referente, tramite e promotore di azioni estorsive), continuità di rapporti con sodali, condivisione degli interessi illeciti e capacità di impartire direttive; ha dunque escluso che lavoro lecito, incensuratezza o il tempo trascorso dimostrino l'allontanamento dal sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che regola il ricorso per cassazione avverso le ordinanze; utilizzata come titolo procedurale del ricorso presentato dall'indagato.
Delitto di associazione mafiosa: la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui, per associazioni di tipo mafioso "storiche" e stabili, la presunzione relativa di esigenze cautelari permane salvo prova di recesso effettivo dell'indagato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia superata dal mero decorso del tempo nei casi di mafie storiche se permangono elementi di collegamento e adesione al sodalizio.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: citata in distinguo giurisprudenziale per evidenziare che tale associazione può avere legami meno stabili rispetto alle mafie storiche, e perciò il decorso del tempo può avere maggior rilievo nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata limitatamente ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso (formalità procedurali): il ricorrente ha enunciato il motivo nei limiti richiesti.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Previsione di adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di reato associativo di tipo mafioso "storico" (es. 'ndrangheta) la presunzione relativa di esigenze cautelari ex art. 275, co. 3 c.p.p. non viene automaticamente superata dal decorso del tempo: occorre dimostrare il recesso effettivo dall'associazione.
- La mera produzione di elementi come attività lavorativa lecita, incensuratezza o il trascorrere di un periodo temporale non è di per sé sufficiente a far venire meno la necessità della misura cautelare se permangono collegamenti, ruoli attivi o condivisione dei valori del sodalizio.
- Il carico probatorio sull'allegazione dell'interruzione della partecipazione spetta alla difesa: deve indicare fatti concreti e specifici che dimostrino il recesso o l'effettiva distanza dal gruppo.
- Nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari va fatto un bilancio complessivo degli elementi istruttori (intercettazioni, ruolo nell'organizzazione, continuità dei rapporti, dinamiche di comando e imposizione), non limitandosi al solo parametro temporale.
- Occorre distinguere tra associazioni mafiose stabili e altre forme associative (es. finalizzate al traffico di stupefacenti): per le prime il tempo ha minore efficacia liberatoria; per le seconde il decorso temporale può assumere maggiore rilievo se supportato da elementi concreti che attestino la cessazione dell'attività associativa.
- Le intercettazioni che mostrano ruoli di referente, veicolazione di messaggi tra consociati e impartizione di direttive costituiscono elementi forti per la conferma delle esigenze cautelari.
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