Sentenza del 07/11/2017 n. 4464 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Rivalutazione terreni - Importo rateizzato - Pagamento della prima rata - Perfezionamento della rivalutazione - Sussiste - Effetto vincolante della rivalutazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I coeredi hanno impugnato la cartella di pagamento con cui venivano richiesti 35.893,83 euro, corrispondenti alla seconda e alla terza rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni effettuata dal de cuius mediante il pagamento della prima rata il 30 giugno 2008. I ricorrenti contestavano la validità della notifica della cartella a mezzo posta, la debenza delle rate successive, sostenendo che avrebbe dovuto rilevare il minor valore indicato nella dichiarazione di successione, e la carenza di motivazione dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il versamento della prima rata perfeziona la scelta di rivalutare il terreno e rende irrevocabile la relativa obbligazione tributaria. Di conseguenza, il contribuente e i suoi eredi sono tenuti al pagamento delle rate successive, anche se non intendono più avvalersi del valore rivalutato o hanno indicato un valore inferiore nella dichiarazione di successione. Sono state inoltre respinte le contestazioni sulla notifica e sulla motivazione della cartella, ritenendo che non fosse stato leso il diritto di difesa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 1324 e 1334 del codice civile
La scelta costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, non può essere revocato unilateralmente dal contribuente.
L'opzione per la rivalutazione, una volta manifestata attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, produce effetti vincolanti e non è liberamente revocabile.
Articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni si considera perfezionata con il versamento della prima rata.
Il valore rivalutato diventa il valore fiscale di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecaria e catastale.
Il contribuente può utilizzare il nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze.
La rivalutazione consente di calcolare eventuali plusvalenze future sulla base del valore rideterminato.
Articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973
La cartella è stata emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La cartella può essere utilizzata per recuperare le rate dell'imposta sostitutiva non versate, quando il debito risulta dai dati dichiarati o dai versamenti dovuti.
Articolo 26 del D.P.R. 602/1973
Norma richiamata dai contribuenti per contestare la notifica della cartella a mezzo posta.
La contestazione è stata respinta; la notifica diretta tramite servizio postale da parte dell'agente della riscossione è stata ritenuta valida nel caso concreto.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 agosto 2004
L'opzione e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Il pagamento della prima rata rende efficace e irrevocabile la rivalutazione e impone il pagamento delle rate successive.
Cassazione, sentenza n. 3410 del 20 febbraio 2015
La rivalutazione inizialmente perfezionata diviene vincolante a prescindere dalla sussistenza dell'interesse al suo mantenimento.
Il contribuente non può rinunciare successivamente alla rivalutazione per evitare il pagamento delle rate residue, salvo specifiche disposizioni normative o strumenti di regolarizzazione applicabili.
Massime di principio
- Nel regime di rivalutazione fiscale di terreni o partecipazioni con pagamento rateale, il versamento della prima rata normalmente perfeziona l'opzione e la rende irrevocabile.
- Il successivo venir meno dell'interesse economico alla rivalutazione non elimina l'obbligo di pagare le rate residue.
- Gli eredi subentrano negli obblighi tributari del defunto relativi a una rivalutazione già perfezionata; l'indicazione di un valore diverso nella dichiarazione di successione non neutralizza il debito derivante dalla rivalutazione.
- L'omesso pagamento delle rate successive può comportare l'iscrizione a ruolo e la notifica di una cartella, ferma la possibilità di utilizzare eventuali istituti di regolarizzazione previsti dalla legge.
- Le contestazioni formali della cartella, come quelle sulla notifica o sulla motivazione, devono dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; in mancanza, possono essere respinte.
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