Sentenza del 07/11/2017 n. 294 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento imposte - Accertamento analitico-induttivo a causa di presunta incongruità dello studio di settore - Verifica in concreto - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento analitico-induttivo contestando uno scostamento tra i ricavi dichiarati dalla società e quelli risultanti dallo studio di settore. In particolare, nello studio di settore era stata indicata una partecipazione lavorativa complessiva dei soci pari al 250%, mentre in sede di verifica i soci avevano dichiarato di dedicarsi all'attività commerciale a tempo pieno. La società ha chiarito che la percentuale indicata era dovuta alle condizioni di invalidità di due soci, documentate mediante certificati, e che tale indicazione era persino prudenziale. Inoltre, non erano state riscontrate irregolarità contabili né gravi omissioni idonee a giustificare l'utilizzo di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
Il ricorso della società contribuente è stato accolto. L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché fondato essenzialmente sullo scostamento dallo studio di settore e su un equivoco relativo all'interpretazione della percentuale di lavoro dei soci, senza una verifica concreta e senza ulteriori elementi presuntivi qualificati. In assenza di irregolarità contabili o di gravi omissioni, l'Amministrazione non poteva procedere a un accertamento analitico-induttivo basato su presunzioni semplici non gravi, precise e concordanti.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973
utilizzazione anche delle presunzioni semplici che siano prive dei caratteri di gravità, precisione, concordanza
L'accertamento induttivo in deroga richiede la presenza di gravi omissioni o irregolarità tali da consentire l'impiego di presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In mancanza di tali presupposti, lo scostamento dallo studio di settore non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento.
Studi di settore
Lo studio di settore costituisce uno strumento di ausilio all'accertamento, ma il relativo scostamento deve essere verificato concretamente e corroborato da elementi ulteriori, soprattutto quando la contabilità risulta regolare e il contribuente fornisce spiegazioni documentate.
Massime di principio
- Il semplice scostamento dai risultati dello studio di settore non è normalmente sufficiente, da solo, a giustificare un accertamento analitico-induttivo: l'Amministrazione deve svolgere una verifica concreta e considerare le spiegazioni specifiche del contribuente.
- Quando la contabilità è formalmente regolare, l'accertamento deve fondarsi su elementi ulteriori dotati di adeguata forza probatoria; non è sufficiente un dato statistico astratto o un'incongruenza meramente formale.
- Le informazioni inserite negli studi di settore devono essere interpretate alla luce della realtà effettiva dell'impresa. Un'indicazione percentuale relativa all'apporto lavorativo dei soci può essere influenzata da invalidità o da altre condizioni personali e non dimostra necessariamente una minore attività effettiva.
- Il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le ragioni dello scostamento, producendo certificazioni, dati economici e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che il risultato dello studio di settore non rappresenta correttamente la situazione concreta.
- L'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici non qualificate è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge, come quelli caratterizzati da gravi omissioni o irregolarità; in assenza di tali presupposti, l'Amministrazione deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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