Sentenza del 07/11/2017 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cartelle esattoriali - Notifica a mezzo messo notificatore - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione di due cartelle esattoriali. La prima era stata notificata tramite messo notificatore presso l'indirizzo risultante dalla certificazione anagrafica; in assenza del destinatario, il plico era stato depositato presso la casa comunale ed era stato inviato il successivo avviso raccomandato di deposito, rimasto in giacenza. Per la seconda cartella risultava invece un avviso di deposito presso la casa comunale. Il ricorrente contestava, in sostanza, la validità delle notifiche e la corrispondenza del contenuto dei plichi alle cartelle impugnate.
La decisione
La commissione ha ritenuto regolari entrambe le notificazioni eseguite a mezzo di messo notificatore. Per la prima cartella, la procedura di deposito presso la casa comunale e il successivo invio dell'avviso raccomandato è stata considerata idonea a dimostrare il perfezionamento della notifica. Anche la seconda cartella è stata ritenuta regolarmente notificata mediante avviso di deposito presso la casa comunale. In mancanza di prova contraria fornita dal ricorrente, la commissione ha inoltre ritenuto che i plichi contenessero effettivamente le cartelle impugnate. Il ricorso è stato quindi respinto.
Massime di principio
- La notifica a mezzo messo notificatore può considerarsi valida quando è effettuata presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici e, in caso di assenza del destinatario, sono rispettati gli adempimenti di deposito presso la casa comunale e di invio dell'avviso di deposito.
- La giacenza del plico presso la casa comunale, accompagnata dagli adempimenti informativi previsti, può perfezionare la notificazione anche se il destinatario non ritira materialmente l'atto.
- La contestazione generica del contenuto del plico non è sufficiente: il destinatario deve fornire elementi concreti per dimostrare che il plico non conteneva l'atto indicato dall'amministrazione o dall'agente della riscossione.
- In controversie sulla notifica delle cartelle, assumono rilievo la documentazione del messo notificatore, l'indirizzo anagrafico utilizzato, il deposito presso la casa comunale e la prova dell'invio dell'avviso raccomandato.
- La mancata dimostrazione di irregolarità specifiche nella procedura di notifica comporta, di regola, la conferma della validità della notifica e l'inammissibilità o il rigetto delle contestazioni tardive sulle cartelle.
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