Sentenza del 07/11/2017 n. 542 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La prova della veridicità delle operazioni rappresentate in fattura non può essere fornita solo mediante l'attestazione dell'avvenuto pagamento necessitando invece di dimostrazione dell'effettività del rapporto contrattuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona relativa agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009. Ha contestato, in particolare, la decadenza dell’Ufficio dai termini di accertamento, l’inesistenza delle prestazioni fatturate dalla ditta P. G., l’insufficienza delle prove raccolte dall’Amministrazione, l’omessa pronuncia sulle sanzioni e il loro errato calcolo. La società sosteneva che le fatture regolarmente contabilizzate e i relativi pagamenti dimostrassero l’effettività delle operazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l’appello. Ha ritenuto valido il raddoppio dei termini di accertamento, poiché le violazioni contestate potevano integrare il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’esercizio dell’azione penale o dall’esito del procedimento penale. Nel merito, l’Ufficio ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza delle operazioni: la controparte era evasore totale, priva di struttura, dipendenti e contabilità; le fatture avevano descrizioni generiche e numerazioni anomale; i pagamenti erano seguiti da prelievi in contanti prossimi agli importi versati; alcuni soci e lavoratori avevano dichiarato che le attività erano svolte dal personale interno. La società non ha fornito prove contrarie sufficienti, poiché il solo pagamento delle fatture costituisce un elemento meramente indiziario e non dimostra l’effettività della prestazione. È stato inoltre ritenuto corretto il calcolo delle sanzioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200 euro.
Norme richiamate
Art. 43 D.P.R. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando sussistono elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia per un reato tributario, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia stata esercitata l’azione penale o che si sia concluso un processo penale.
Art. 57 D.P.R. 633/1972
Il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile anche agli accertamenti IVA collegati alle violazioni penali tributarie.
Art. 2 D.Lgs. 74/2000
L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può integrare il reato che giustifica il raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 331 c.p.p.
La norma rileva ai fini dell’obbligo di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio e costituisce il presupposto richiamato per il raddoppio dei termini.
Articoli 24 e 25 D.Lgs. 446/1997
Il richiamo alle procedure di accertamento delle imposte sui redditi rende applicabile il raddoppio dei termini anche all’IRAP.
Art. 12 D.Lgs. 472/1997
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto.
Nel caso di violazioni riferibili a più tributi, la sanzione base è quella più grave, aumentata di un quinto, sulla quale vengono applicati gli ulteriori criteri di cumulo previsti dalla norma.
Art. 37, comma 24, D.L. 223/2006
Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento mediante modifica dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
I termini raddoppiati non si innestano su quelli brevi, ma operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
Il raddoppio è autonomo rispetto ai termini ordinari e dipende dalla sussistenza di elementi obiettivi di rilevanza penale, non dall’esito concreto del procedimento penale.
Cassazione, sentenze n. 11203/2007, n. 7144/2007 e n. 27198/2011
Il pagamento della fattura non dimostra da solo l’effettività dell’operazione, poiché anche nelle operazioni inesistenti le parti possono simulare il pagamento per rendere credibile l’operazione.
Massime di principio
- La fattura regolarmente emessa e contabilizzata costituisce un punto di partenza probatorio, ma non rende incontestabile l’operazione: se l’Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza della prestazione, il contribuente deve offrire una prova concreta e coerente dell’effettività del rapporto.
- Il pagamento tracciabile, tramite bonifico o assegno, non è sufficiente da solo a dimostrare che la prestazione sia stata realmente eseguita. Deve essere accompagnato da contratti, ordini, rapporti di lavoro, documenti di esecuzione, prove dell’impiego di personale e mezzi, corrispondenza e altri elementi verificabili.
- L’assenza di una struttura imprenditoriale adeguata presso il fornitore, la mancanza di dipendenti o attrezzature, l’assenza di contabilità e le dichiarazioni di terzi possono costituire, nel loro insieme, prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni.
- Descrizioni generiche delle prestazioni, importi non giustificati, numerazioni anomale delle fatture e pagamenti seguiti da prelievi in contanti prossimi agli importi accreditati sono elementi che possono indebolire significativamente la posizione del contribuente.
- Quando l’Ufficio contesta fatti potenzialmente riconducibili a reati tributari, il raddoppio dei termini può operare sulla base della sola sussistenza dell’obbligo di denuncia, anche se non è stata presentata denuncia o il procedimento penale non si è concluso con una condanna.
- In caso di violazioni riferibili a più imposte, il calcolo delle sanzioni deve essere verificato applicando la sanzione più grave come base e gli aumenti previsti dalla disciplina del concorso e della continuazione.
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