Cassazione Civile, Ordinanza n. 27332/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero con cui l'Ufficio contestava l'indebito utilizzo di un credito d'imposta per incremento dell'occupazione relativo al periodo d'imposta 2003, ritenuto compensato oltre la misura consentita del 10%. La società sosteneva invece che l'erronea indicazione del credito derivasse da un errore materiale nella compilazione del modello F24, avendo in realtà inteso utilizzare un diverso credito (IVA 2002), e che tale errore fosse stato successivamente rettificato. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 8 e 10 L. n. 212/2000 e dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, sostenendo la emendabilità dell'errore materiale e la rilevanza della rettifica del modello F24; con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione, assumendo che la sentenza regionale fosse meramente apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, era comunque comprensibile e illustrava il percorso logico seguito. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che l'errore materiale nella compilazione del modello F24, se effettivamente esistente e se incidente sulla contestazione di indebito utilizzo del credito, è in linea di principio emendabile e deve essere verificato dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'emendabilità dell'errore materiale nella gestione del rapporto tributario
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela dell'affidamento e della correttezza nei rapporti con il Fisco
art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato come norma sulla compensazione dei crediti tributari, anche in forma orizzontale
richiamato solo indirettamente nella giurisprudenza evocata sul riparto dell'onere probatorio relativo all'errore dedotto
art. 111 Cost.
presupposto costituzionale dell'obbligo di motivazione richiamato dalla Corte nel valutare il vizio motivazionale
norma implicata nel controllo sulla sufficienza/assenza della motivazione della sentenza
Massime di principio
- Le dichiarazioni e i modelli fiscali del contribuente non hanno natura negoziale o dispositiva, ma costituiscono mere esternazioni di scienza e giudizio; perciò possono essere emendati e ritrattati quando siano affetti da errore di fatto o di diritto e l'errore comporti un carico fiscale o contributivo maggiore di quello dovuto.
- L'errore materiale nella compilazione di un modello F24, se dedotto come causa dell'apparente indebita compensazione di un credito, deve essere verificato dal giudice di merito, poiché la successiva rettifica può incidere sulla legittimità dell'atto impositivo.
- Il vizio di motivazione in cassazione ricorre solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; una motivazione succinta ma comprensibile, che consenta di ricostruire il percorso logico decisorio, è sufficiente a escludere il vizio.
- Nel sindacato di legittimità, la censura che mira a far valere l'erronea applicazione delle norme sulla compensazione dei crediti tributari è ammissibile se investe la corretta sussunzione dei fatti accertati e non richiede una rivalutazione del merito.
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