Cassazione Civile, Ordinanza n. 12626/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda alcuni locali sotterranei di un fabbricato romano, che la società ricorrente sosteneva di aver acquistato con decreto di trasferimento del 1969 e di aver posseduto per lungo tempo. In via principale chiedeva l’accertamento della proprietà dei locali come pertinenze del cespite principale; in subordine ne rivendicava l’acquisto per usucapione. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo maturata l’usucapione, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo sia il vincolo pertinenziale sia la prova di un possesso continuo ultraventennale utile all’usucapione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse errato nell’escludere il possesso attuale e la maturazione del ventennio tra 1970 e 1990; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato le risultanze istruttorie favorevoli al possesso pacifico e ininterrotto; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe valorizzato elementi successivi al 2003 e trascurato denunce e altri indici del possesso; (4) violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere ritenuto specifico l’appello della controparte; (5) omesso esame e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto non contestata l’acquisizione della proprietà da parte della resistente con decreto di trasferimento del 2003, fatto che la ricorrente diceva invece sempre contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto per difetto di interesse, affermando in sostanza che la ricorrente mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità, e che la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente sull’insussistenza del possesso utile ad usucapionem.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha ritenuto: i primi tre motivi inammissibili perché rivolti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e comunque infondati quanto alle denunciate violazioni degli artt. 112 e 116 c.p.c.; il quarto motivo infondato, poiché l’appello della controparte era stato correttamente ritenuto specifico ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; il quinto motivo inammissibile per difetto di interesse, essendo la domanda di usucapione già stata respinta per mancanza di prova del possesso utile, senza che l’eventuale errore sul titolo di proprietà della controparte potesse procurare un’utilità alla ricorrente.
Norme richiamate
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si limiti a valutare liberamente le prove e a ricostruire i fatti, senza attribuire un bene diverso o maggiore di quello domandato.
Per l’usucapione è necessario provare un possesso continuo, pacifico e non interrotto per il tempo richiesto dalla legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità non possono essere usate per contestare soltanto l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo nei rigorosi limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per richiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o pretende di valutarla con regole non consentite; non quando si contesta il prudente apprezzamento delle prove.
L’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della sentenza impugnata.
La Corte richiama il principio per cui l’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando sarebbe inutile ai fini dell’esito del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio istruttorio o una nuova lettura delle testimonianze e dei documenti: l’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito, purché la motivazione sia non apparente e logicamente coerente.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura quando il giudice assegna ai fatti e alle prove una ricostruzione diversa da quella prospettata dalla parte; il vizio di ultrapetizione richiede l’attribuzione di un bene diverso o maggiore rispetto a quello domandato.
- La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia applicato una regola di valutazione della prova diversa da quella legale o abbia attribuito a una prova un valore normativamente non consentito; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze probatorie.
- Ai fini dell’usucapione, la parte che la invoca deve provare in modo certo il possesso utile, continuato e corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà per il periodo richiesto; in mancanza di tale prova la domanda va rigettata.
- L’atto di appello è specifico quando contiene una critica argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata, anche senza formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
- Una censura sul titolo di proprietà della controparte è priva di interesse se la domanda principale è comunque infondata per difetto di prova del fatto costitutivo dedotto dall’attore, come nel caso della mancata dimostrazione del possesso utile ad usucapionem.
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