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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22245/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP, in rito abbreviato, a anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: a) la nuova sottoposizione alla misura di prevenzione, avvenuta dopo un periodo di detenzione di circa dieci mesi, non era stata preceduta dalla rivalutazione della pericolosità come richiesto dalla sentenza n. 291/2013 della Corte costituzionale; b) la dosimetria della pena era eccessiva rispetto al minimo edittale. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuto il decesso dell'imputato, comunicato dall'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Parma.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod. pen. La decisione precisa che, essendo estinto il reato dopo la proposizione del ricorso, il rapporto processuale si è esaurito e risulta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.; pertanto non si è entrati nell'esame delle censure sostanziali sollevate dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice applicata per la condanna: punisce la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

  • art. 150 cod. pen.

    Stabilisce che il reato si estingue per morte del reo; implicazione processuale: se il decesso interviene dopo la proposizione del ricorso, la sentenza va annullata senza rinvio.

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    art. 129, comma secondo, c.p.p.

    Preclude ogni pronuncia di proscioglimento nel merito dopo l'estinzione del reato per causa sopravvenuta; impedisce dunque al giudice di decidere sulle censure sostanziali una volta dichiarata l'estinzione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 291 del 2013

    Secondo il ricorrente la giurisprudenza costituzionale richiede una rivalutazione della pericolosità prima di una nuova sottoposizione alla misura di prevenzione dopo un periodo di detenzione; tale principio era alla base della censura sulla configurabilità del reato.

  • Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384

    Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016

    Precedente di legittimità che conferma la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato si estingue per morte del reo intervenuta dopo la proposizione del ricorso.

  • Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245

    Sez. U, n. 30 del 25/10/2000

    Richiamata in relazione al rilievo che, ove dal provvedimento impugnato risultasse l'evidenza della morte precedente alla impugnazione, la sorte processuale potrebbe essere diversa; nel caso concreto invece non risultava tale evidenza.

Massime di principio

  • Se il decesso dell'imputato interviene dopo la proposizione del ricorso in Cassazione, il reato si estingue ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
  • Una volta dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo, il giudice non può pronunciarsi sul merito della responsabilità o accogliere censure sostanziali (art. 129, comma secondo, c.p.p.); le questioni sostanziali diventano quindi inopponibili.
  • La comunicazione ufficiale del decesso da parte dell'amministrazione penitenziaria o di altra autorità è determinante per l'esercizio del potere del giudice di disporre l'annullamento per estinzione: difensore e parti devono segnalare tempestivamente l'evento al corte competente.
  • Le censure processuali o sostanziali (es. carenze nella rivalutazione della pericolosità ordinarie dopo detenzione) restano rilevanti solo se il processo non si estingue; se la causa sopravvenuta estingue il reato, quelle censure non possono più ottenere una pronuncia di merito.
  • Se dal provvedimento impugnato risulta che la morte è intervenuta prima dell'impugnazione, possono sorgere profili diversi da valutare; l'assenza di evidenza sul punto nel provvedimento impugnato rafforza l'obbligo di annullamento per estinzione quando il decesso sopravvenga dopo il deposito del ricorso.

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