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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35404/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Due imputati, condannati dal Tribunale di Lecce il 7 luglio 2022 e con condanna confermata dalla Corte d’appello di Lecce il 28 novembre 2025, hanno proposto distinti ricorsi contro la sentenza d’appello. A entrambi era contestato, in concorso, il reato di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, oltre alla contravvenzione di cui all’art. 734 c.p. Entrambi hanno dedotto violazione degli artt. 157, 159 e 161 c.p., sostenendo che la Corte d’appello avesse computato indebitamente come sospensione della prescrizione i 280 giorni tra le udienze del 13 maggio 2021 e del 17 febbraio 2022. Secondo i ricorrenti, il rinvio era stato determinato dall’ammissione officiosa, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., di un testimone e dell’esame dell’imputato e quel periodo non avrebbe quindi dovuto sospendere la prescrizione; la prescrizione sarebbe maturata, al più tardi, il 21 agosto 2025. Uno dei ricorrenti ha inoltre denunciato motivazione apparente o manifestamente illogica sulla propria partecipazione al reato, sostenendo che la proprietà dell’area, la presenza sul posto e i colloqui con gli operai fossero elementi insufficienti e neutrali. Ha lamentato anche l’omesso esame del preliminare di vendita del 20 luglio 2011 con una società, che avrebbe trasferito a quest’ultima il possesso dell’area, e ha contestato le modalità di assunzione della testimonianza del rappresentante della società. In via preliminare, il Procuratore generale e la parte civile avevano eccepito la tardività del ricorso dell’altro imputato.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso: essendo l’imputato stato dichiarato assente in appello, si applicava l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.; il ricorso depositato il 24 aprile 2026 era tempestivo, considerati i 90 giorni riservati per il deposito della motivazione della sentenza del 28 novembre 2025. Nel merito, ha dichiarato manifestamente infondate le censure sulla prescrizione: dai verbali risultava che all’udienza del 13 maggio 2021 il giudice aveva accolto la richiesta difensiva di rinvio per esame dell’imputato, produzione documentale e citazione del testimone, senza ammettere il testimone ai sensi dell’art. 507 c.p.p.; la citazione era stata rimessa alla difesa. All’udienza successiva la difesa aveva rinunciato all’esame e al testimone. Era dunque legittimo computare i 280 giorni di sospensione e l’eccezione di prescrizione è stata dichiarata inammissibile. È stata dichiarata manifestamente infondata anche la censura individuale sulla responsabilità: la sentenza d’appello aveva esaminato il preliminare e ritenuto che la clausola sul trasferimento del possesso fosse rimasta inattuata, in mancanza di un verbale di consegna e alla luce dell’inadempimento della società venditrice, dell’esito dell’azione ex art. 2932 c.c. e delle dichiarazioni del rappresentante della promissaria acquirente, che aveva negato di avere avuto la disponibilità dell’area. La responsabilità era stata inoltre desunta dalla presenza dell’imputato sul sito durante le operazioni di sbancamento e da ulteriori elementi non specificamente contestati in ricorso. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nessuna spesa è stata liquidata in favore della parte civile, assente alla discussione orale e limitatasi a depositare una richiesta. P.Q.M.: il dispositivo conclusivo non è riportato nel testo fornito, ma l’esito è esplicitato nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    Al riguardo, basti osservare che, in sede di appello, l'imputato era stato dichiarato assente, così che nei suoi confronti trova applicazione l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., in forza del quale i termini per l'impugnazione, di cui al precedente comma 1, sono aumentati di quindici giorni.

    Quando l’imputato è stato dichiarato assente in appello, il termine per impugnare è aumentato di quindici giorni; applicando tale regola, il ricorso in esame è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 159 c.p.

    La Corte di appello ha individuato 673 giorni complessivi di sospensione del termine di prescrizione, così suddivisi: a) 175 giorni per rinvio dal 2/5/2019 al 24/10/2019; b) 154 giorni per rinvio dal 24/10/2019 al 26/3/2000; c) 64 giorni per "Covid"; d) 280 giorni per rinvio dal 13/5/2021 al 17/2/2022.

    La sospensione del corso della prescrizione è stata calcolata includendo il rinvio di 280 giorni, poiché gli atti processuali non documentavano un’ammissione officiosa della prova ai sensi dell’art. 507 c.p.p., ma un rinvio richiesto dalla difesa.

  • art. 507 c.p.p.

    Dalla lettura di questo verbale, dunque, emerge evidente che il Tribunale non aveva ammesso alcun teste ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., difettando qualunque ordinanza in tal senso; la citazione dello stesso Marrella, peraltro, era stata rimessa alla difesa, ad ulteriore conferma che nessun potere ufficioso era stato ancora esercitato.

    L’esercizio del potere istruttorio officioso presuppone un provvedimento di ammissione; la mera autorizzazione alla difesa a citare il testimone non equivale all’ammissione della prova da parte del giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    La Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha infatti riconosciuto il Marrella colpevole di concorso nelle contravvenzioni contestate in forza non solo del titolo domenicale, ma anche di numerosi e congrui ulteriori elementi, con i quali, peraltro, l'impugnazione non si misura affatto, se non in termini del tutto generici.

    La responsabilità per la contravvenzione non è stata fondata sulla sola proprietà dell’area, ma sulla valutazione congiunta di ulteriori elementi concreti indicativi della partecipazione dell’imputato.

  • art. 734 c.p.

    La Corte di appello, in doppia conforme con la pronuncia di primo grado, ha infatti riconosciuto il Marrella colpevole di concorso nelle contravvenzioni contestate in forza non solo del titolo domenicale, ma anche di numerosi e congrui ulteriori elementi, con i quali, peraltro, l'impugnazione non si misura affatto, se non in termini del tutto generici.

    La decisione conferma la responsabilità per le contravvenzioni contestate sulla base di una pluralità di elementi, non della sola titolarità dell’area.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione della prescrizione, la qualificazione del rinvio dipende dal contenuto effettivo dei verbali e dai provvedimenti adottati: la richiesta di autorizzare la difesa a citare un testimone non integra, da sola, un’ammissione officiosa della prova ai sensi dell’art. 507 c.p.p.
  • La motivazione sulla responsabilità concorsuale non è censurabile per il solo fatto che l’imputato sia proprietario dell’area, quando la condanna si fondi anche su ulteriori elementi concreti e congrui e il ricorso non si confronti specificamente con essi.
  • La censura di omessa considerazione di un preliminare di vendita è infondata quando la decisione di merito abbia esaminato la clausola sul possesso e, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, ne abbia motivatamente escluso l’attuazione.
  • Se l’imputato è stato dichiarato assente in appello, il termine per impugnare è aumentato di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoConcorso di persone

Testo integrale

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