Cassazione Civile, Ordinanza n. 29924/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per far accertare l'illegittimità dei termini apposti a una sequenza di rapporti di lavoro precario intercorsi prima con la Provincia e poi con la Regione, oltre che con un soggetto interposto (cooperativa), chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione, la reintegra o stabilizzazione, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno comunitario. I giudici di merito avevano respinto le domande ritenendo maturata la decadenza dall'impugnazione: l'ultima cessazione risaliva al 30/4/2016 e la comunicazione del 9/2/2018 era tardiva e, comunque, inidonea a manifestare una chiara volontà di impugnare i contratti, essendo formulata come richiesta di differenze retributive con mera riserva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, sostenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla cessazione del complessivo rapporto lavorativo precario e non dei singoli contratti, anche per esigenze di costituzionalità; 2) violazione dell'art. 80-bis D.L. 34/2020, assumendo che la norma impedisse di far dipendere l'operatività della decadenza dall'esame della illegittimità della somministrazione/appalto, senza creare un circuito tautologico; 3) violazione delle direttive 1999/70/CE e 2008/140/CE, invocando la disapplicazione della decadenza perché ostativa alla tutela effettiva del lavoratore e al danno comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo non si confrontassero con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto non solo sulla tardività dell'impugnazione, ma anche sull'inidoneità della comunicazione del 9/2/2018 a rendere nota alla controparte la volontà di impugnare i contratti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non aggrediva la parte della decisione che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 80-bis D.L. 34/2020 in mancanza di una previa tempestiva impugnazione dei contratti di somministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010
Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti a termine è richiamato come parametro decisivo; la censura che ne postula la decorrenza dal complessivo rapporto non è stata esaminata nel merito perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La disposizione è stata ritenuta non utile al caso concreto perché la sua operatività presuppone comunque la previa statuizione di illegittimità dei contratti di somministrazione, preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione.
È richiamato dalla Corte d'appello come riferimento alla disciplina dei contratti di somministrazione, in relazione alla necessità di una previa impugnazione tempestiva per poter far valere l'illegittimità del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 4 e 24 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente per sostenere una lettura costituzionalmente conforme della disciplina decadenziale.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata come parametro eurounitario per contestare l'effetto impeditivo della decadenza rispetto alla tutela effettiva dei lavoratori a termine.
Direttiva 2008/140/CE
Richiamata dalla ricorrente in connessione con la pretesa incompatibilità della decadenza con la tutela eurounitaria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre aggredire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: se anche solo una di esse resta intatta, il motivo è inammissibile perché non idoneo a determinare la cassazione della decisione.
- La censura che si limita a contestare la tardività dell'impugnazione è inammissibile se la sentenza di merito si fonda anche su una ulteriore ratio autonoma, quale l'inidoneità dell'atto di impugnazione a manifestare in modo inequivoco la volontà di far valere l'illegittimità dei contratti.
- Le norme che prevedono decadenze per l'impugnazione dei contratti di lavoro a termine o di somministrazione vanno lette nel quadro della specifica fattispecie fatta valere: la loro operatività può presupporre una previa tempestiva impugnazione del contratto che si assume illegittimo.
- Non è sufficiente, ai fini dell'impugnazione, una comunicazione che si limiti a chiedere differenze retributive e contenga una mera riserva di impugnare in futuro: occorre un atto che renda chiara e attuale la volontà di contestare il contratto.
- La deduzione di incompatibilità della disciplina decadenziale con il diritto dell'Unione o con la Costituzione non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata.
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