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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29924/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice aveva agito per far accertare l'illegittimità dei termini apposti a una sequenza di rapporti di lavoro precario intercorsi prima con la Provincia e poi con la Regione, oltre che con un soggetto interposto (cooperativa), chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Regione, la reintegra o stabilizzazione, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno comunitario. I giudici di merito avevano respinto le domande ritenendo maturata la decadenza dall'impugnazione: l'ultima cessazione risaliva al 30/4/2016 e la comunicazione del 9/2/2018 era tardiva e, comunque, inidonea a manifestare una chiara volontà di impugnare i contratti, essendo formulata come richiesta di differenze retributive con mera riserva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, sostenendo che il termine decadenziale dovesse decorrere dalla cessazione del complessivo rapporto lavorativo precario e non dei singoli contratti, anche per esigenze di costituzionalità; 2) violazione dell'art. 80-bis D.L. 34/2020, assumendo che la norma impedisse di far dipendere l'operatività della decadenza dall'esame della illegittimità della somministrazione/appalto, senza creare un circuito tautologico; 3) violazione delle direttive 1999/70/CE e 2008/140/CE, invocando la disapplicazione della decadenza perché ostativa alla tutela effettiva del lavoratore e al danno comunitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo non si confrontassero con una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto non solo sulla tardività dell'impugnazione, ma anche sull'inidoneità della comunicazione del 9/2/2018 a rendere nota alla controparte la volontà di impugnare i contratti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non aggrediva la parte della decisione che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 80-bis D.L. 34/2020 in mancanza di una previa tempestiva impugnazione dei contratti di somministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010

    Il termine di decadenza per l'impugnazione dei contratti a termine è richiamato come parametro decisivo; la censura che ne postula la decorrenza dal complessivo rapporto non è stata esaminata nel merito perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 80-bis D.L. 34/2020

    La disposizione è stata ritenuta non utile al caso concreto perché la sua operatività presuppone comunque la previa statuizione di illegittimità dei contratti di somministrazione, preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 38 D.Lgs. 81/2015

    È richiamato dalla Corte d'appello come riferimento alla disciplina dei contratti di somministrazione, in relazione alla necessità di una previa impugnazione tempestiva per poter far valere l'illegittimità del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 4 e 24 Cost.

    Sono evocati dalla ricorrente per sostenere una lettura costituzionalmente conforme della disciplina decadenziale.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come parametro eurounitario per contestare l'effetto impeditivo della decadenza rispetto alla tutela effettiva dei lavoratori a termine.

  • Direttiva 2008/140/CE

    Richiamata dalla ricorrente in connessione con la pretesa incompatibilità della decadenza con la tutela eurounitaria.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre aggredire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: se anche solo una di esse resta intatta, il motivo è inammissibile perché non idoneo a determinare la cassazione della decisione.
  • La censura che si limita a contestare la tardività dell'impugnazione è inammissibile se la sentenza di merito si fonda anche su una ulteriore ratio autonoma, quale l'inidoneità dell'atto di impugnazione a manifestare in modo inequivoco la volontà di far valere l'illegittimità dei contratti.
  • Le norme che prevedono decadenze per l'impugnazione dei contratti di lavoro a termine o di somministrazione vanno lette nel quadro della specifica fattispecie fatta valere: la loro operatività può presupporre una previa tempestiva impugnazione del contratto che si assume illegittimo.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'impugnazione, una comunicazione che si limiti a chiedere differenze retributive e contenga una mera riserva di impugnare in futuro: occorre un atto che renda chiara e attuale la volontà di contestare il contratto.
  • La deduzione di incompatibilità della disciplina decadenziale con il diritto dell'Unione o con la Costituzione non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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