Cassazione Civile, Ordinanza n. 12944/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per la costruzione di un opificio su terreno di proprietà dei resistenti. Nel corso del rapporto erano state sottoscritte più scritture private: una del 2011, una del 2012 e una del 2014, con cui si regolavano i costi dei lavori e, secondo il ricorrente, anche un distinto finanziamento privato concesso personalmente dal medesimo per consentire il completamento e l'avvio dell'attività. Il ricorrente aveva chiesto il pagamento di somme asseritamente dovute per rate scadute e per il rimborso del finanziamento. Il Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione attiva del solo soggetto societario in ordine ad un unico rapporto contrattuale, interpretando la scrittura del 2014 come modificativa e sostitutiva delle precedenti; la Corte d'appello aveva invece revocato la condanna al pagamento e riformato in parte la decisione. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., per motivazione apparente o incomprensibile e per errata interpretazione delle scritture private, sostenendo che esse riguardassero rapporti diversi, soggetti diversi e una causa diversa, senza alcun assorbimento delle precedenti; 2) ancora violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il creditore non potesse esigere prima del 31/12/2024 quanto dovuto, interpretando il termine come non solo di adempimento ma anche di non esigibilità anticipata; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per errata liquidazione delle spese, ritenuta parametrata allo scaglione sbagliato e comprensiva di una fase istruttoria che sarebbe mancata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché, pur formalmente incardinati come violazione di legge, miravano in realtà a censurare la motivazione e a ottenere una rivalutazione del merito e dell'interpretazione delle scritture private, attività non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d'appello è stata considerata non apparente né incomprensibile, ma logica e coerente, e l'interpretazione delle scritture è stata giudicata plausibile e dunque insindacabile. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur corretta in astratto la regola secondo cui la liquidazione va rapportata al decisum e non al petitum, il ricorrente non ha dimostrato in concreto che la liquidazione effettuata avesse superato i limiti massimi dello scaglione corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata per il rito sommario di cognizione con cui era stata introdotta la domanda in primo grado.
Norma richiamata per l'ordinanza del Tribunale resa nel rito sommario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di motivazione non può essere veicolato come violazione di legge; la censura di interpretazione contrattuale è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, non come richiesta di nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi estremi di mancanza grafica, motivazione apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o manifestamente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo quando la motivazione sia del tutto mancante o solo apparente, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte.
Sono richiamati come norme asseritamente violate, ma la Corte rileva che le doglianze non colgono un reale vizio di omessa pronuncia o di motivazione mancante.
È richiamato quale parametro interpretativo generale, ma le censure vengono ritenute dirette a una rivalutazione del merito.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto va censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non con la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto.
Richiamato come criterio di interpretazione secondo buona fede.
Richiamato come criterio interpretativo funzionale/adeguatore alla natura e all'oggetto del contratto.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza e criteri di liquidazione.
Richiamato in tema di compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione la censura che formalmente deduce violazione di legge ma in sostanza contesta la sufficienza o la logicità della motivazione è inammissibile se non ricondotta nei rigorosi limiti del vizio di cui all'art. 132 c.p.c. e all'art. 360, n. 4, c.p.c.
- La motivazione è apparente solo quando manca graficamente o è talmente perplessa, contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non basta che la parte la ritenga errata o non convincente.
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per effettiva violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito chiedere una nuova lettura del testo contrattuale basata su una diversa valutazione delle risultanze di merito.
- Quando una clausola o una scrittura privata è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni alternative non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è logicamente sostenibile e non irrazionale.
- In tema di spese processuali, la parte che censura la liquidazione deve indicare e dimostrare in concreto il superamento dei limiti dello scaglione applicabile; la mera affermazione di un errore tabellare non è sufficiente.
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