Cassazione Civile, Ordinanza n. 25535/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, già titolare del rapporto tributario, ha impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di mora relativo alla TARSU per l'anno 2010 emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il provvedimento non fosse tra quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; la decisione era stata confermata in appello dalla CTR. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'avviso di mora è comunque impugnabile a prescindere dall'ente emittente; 2) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore nullità della sentenza; 3) violazione/falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. L'ente resistente non si è costituito nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che l'avviso di mora è tra gli atti espressamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e che l'attuale intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 rientra nel medesimo ambito. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di omissione della notifica dell'atto presupposto, il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale oppure cumulativamente anche quello presupposto, e spetta al giudice di merito interpretare la domanda e verificare la scelta processuale compiuta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
L'avviso di mora è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario; inoltre il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale o anche cumulativamente l'atto presupposto non notificato.
L'avviso di mora attuale si identifica nell'intimazione di pagamento prevista da questa norma.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La norma è richiamata nel terzo motivo di ricorso, ma il relativo esame è rimasto assorbito.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Viene indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'avviso di mora/intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile quando la legge lo ricomprende tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto si traduce in un vizio procedurale dell'atto consequenziale notificato, deducibile dal contribuente con l'impugnazione di quest'ultimo.
- Se il contribuente impugna solo l'atto consequenziale oppure impugna cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, il giudice di merito deve interpretare l'atto introduttivo per individuare la scelta processuale compiuta e decidere di conseguenza.
- La declaratoria di inammissibilità fondata sulla presunta non impugnabilità dell'avviso di mora è errata quando tale atto rientra espressamente tra quelli impugnabili in base alla disciplina del processo tributario.
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