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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09888/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite origina da un testamento olografo con cui il de cuius aveva disposto ai tre figli la legittima, attribuendo a uno di essi la disponibile e indicando come ripartire alcuni beni immobili situati in due comuni, con formulazioni ritenute controverse circa il se si trattasse di vera divisione testamentaria o di semplici regole per la futura divisione. Uno dei figli aveva agito in primo grado chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e la divisione dell'asse relitto; il tribunale aveva accertato la lesione della quota di riserva e disposto la divisione con conguaglio. In appello il figlio soccombente aveva sostenuto, tra l'altro, che il testamento integrasse una divisione del testatore ex art. 734 c.c. almeno per la sua quota, che non vi fosse comunione ereditaria, che la consulenza tecnica fosse nulla per asserita violazione del contraddittorio, e che la stima di alcuni beni, in particolare di un cortile/area scoperta, fosse errata o eccessiva. La sorella aveva aderito alla posizione del ricorrente con appello incidentale adesivo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 734 e 1362 ss. c.c. per errata qualificazione del testamento e violazione degli artt. 101 e 195 c.p.c. per nullità della CTU e per erroneità della stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la lettura della Corte d'appello secondo cui il testamento non conteneva una divisione immediatamente dispositiva ma soltanto istruzioni per la futura divisione era plausibile e non risultava dimostrata una violazione dei canoni ermeneutici; ha ribadito che l'accertamento della volontà del testatore e l'interpretazione del testamento sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, censurabili solo per violazione delle regole legali di interpretazione o motivazione illogica, non potendosi in cassazione proporre una mera interpretazione alternativa. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il CTU aveva indicato le fonti utilizzate, che alcune doglianze erano nuove e comunque prive di specificità per mancata trascrizione degli snodi rilevanti della consulenza, e che le censure sulla stima miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in presenza di doppia conforme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente principale, con compensazione delle spese nei rapporti con la controricorrente aderente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 734 c.c.

    Si applica solo quando il testatore divide direttamente il patrimonio tra gli eredi formando le quote e individuando i beni di ciascuna; in tal caso non nasce comunione ereditaria e l'effetto si produce automaticamente all'apertura della successione.

  • art. 733 c.c.

    Ricorre quando il testatore non effettua la divisione, ma detta soltanto le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.

  • art. 1362 c.c.

    La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede una specifica indicazione della regola violata e del modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente proporre una diversa lettura dell'atto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del testamento, quale atto negoziale, è un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione inadeguata.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza sulla CTU è stata ritenuta infondata perché le fonti di stima risultavano indicate, con conseguente rispetto del contraddittorio.

  • art. 195 c.p.c.

    La consulenza tecnica non è nulla se il consulente indica i parametri e le fonti utilizzate, consentendo alle parti di contestarne l'attendibilità nel contraddittorio.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La censura era formalmente prospettata come violazione di legge/processo, ma per la parte relativa alla stima era sostanzialmente diretta a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non riporta specificamente i passaggi della consulenza e gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, non è proponibile in cassazione la doglianza che mira sostanzialmente a contestare la valutazione di fatto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, quando il ricorso è rigettato.

Massime di principio

  • La distinzione tra divisione testamentaria e semplici norme dettate dal testatore per la futura divisione dipende dall'effettiva volontà del de cuius, da ricostruire complessivamente dal testo; l'uso di espressioni che rinviano a un'operazione ancora da compiere può escludere l'immediata efficacia divisoria.
  • L'interpretazione del testamento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente inadeguata, non per la mera proposta di una lettura alternativa.
  • Chi deduce la violazione delle regole interpretative deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo; una critica che si risolva nella sola contestazione del risultato ermeneutico è inammissibile.
  • La nullità della consulenza tecnica non può essere affermata in via astratta se il consulente ha indicato le fonti e i parametri di stima, poiché in tal caso il contraddittorio è salvaguardato dalla possibilità per le parti di contestare nel merito le valutazioni svolte.
  • In cassazione le censure sulla stima dei beni o su altri apprezzamenti di fatto non sono ammissibili quando sono dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, riportando gli atti e i passaggi essenziali su cui si fonda la doglianza; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoDivisione ereditariaProveImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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