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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18569/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione risarcitoria proposta dalla Provincia per gravi difetti di costruzione relativi all’ITC "J. Monnet" di Ostuni, fondata sull’art. 1669 c.c., con richiesta di condanna al risarcimento dei danni e di autorizzazione a far eseguire i lavori da altra impresa. Nel corso del giudizio, dopo il fallimento di uno dei convenuti e poi della società Asfalti Ranplast s.r.l., la Provincia riassumeva il processo. La curatela eccepiva l’improcedibilità del giudizio nei confronti della massa fallimentare in ragione degli artt. 52 e 93 l. fall. La Corte d’appello accolse l’impugnazione del fallimento e dichiarò improseguibile l’azione risarcitoria. In Cassazione la Provincia deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione, sostenendo che l’appello del fallimento riguardasse solo la chiamata in garanzia e non l’improcedibilità dell’intera azione, e che rispetto ad alcune parti fosse intervenuta acquiescenza o giudicato; 2) errata applicazione della legge fallimentare, degli artt. 24, 52 e 93 l. fall., per la mancata considerazione dei limiti della vis attractiva e dell’asserita mancanza di un titolo certo spendibile in procedura; 3) violazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 1669 c.c., con difetto di motivazione, sempre in relazione alla qualificazione della domanda e alla sua proseguibilità dopo il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della procedibilità della domanda dopo il fallimento era stata specificamente devoluta in appello dalla parte interessata, con conseguente assenza di giudicato ostativo e di ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché le censure erano non agganciate alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva deciso nel senso che, dopo il fallimento della convenuta, il processo doveva essere coltivato davanti al giudice del concorso, poiché non era stata proposta una domanda condizionata al ritorno in bonis della società fallita; tale ratio non era stata specificamente censurata. Non sono state liquidate spese per la mancata rituale costituzione del fallimento resistente e l’assenza di difese degli altri intimati. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la questione della procedibilità della domanda era stata devoluta con specifico gravame.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere acquiescenza e giudicato, ma la Corte non ravvisa preclusioni in presenza di impugnazione sulla questione controversa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura utilizzata per denunciare violazione di legge; la Corte valuta il motivo come infondato o inammissibile a seconda della sua attinenza alla ratio decidendi.

  • art. 24 l. fall.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di vis attractiva e competenza del giudice fallimentare, ma la censura è ritenuta fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 52 l. fall.

    Evocato per sostenere l’improcedibilità della domanda nel processo ordinario dopo il fallimento e la necessità di far valere il credito nel concorso.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato insieme agli artt. 24 e 52 l. fall. per contestare la disciplina della insinuazione al passivo; non incide sulla ratio decisoria esaminata.

  • art. 106 c.p.c.

    Censurato nel terzo motivo in relazione alla chiamata in causa e alla qualificazione del rapporto processuale; motivo dichiarato fuori fuoco.

  • art. 1669 c.c.

    Norma posta a fondamento dell’azione risarcitoria per gravi difetti dell’opera; la sua evocazione non muta la regola processuale sul concorso fallimentare.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come base dell’integrazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la questione decisa dal giudice di appello è stata specificamente devoluta con l’impugnazione della parte interessata.
  • L’acquiescenza o il giudicato interno non si formano sulla questione che sia stata comunque investita da un gravame ammissibile e pertinente.
  • In presenza del fallimento del convenuto, la domanda va coltivata secondo le regole del concorso fallimentare; se la pretesa non è formulata in modo condizionato al ritorno in bonis del fallito, il processo ordinario non può proseguire liberamente contro la massa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando astratte o eccentriche rispetto al decisum.
  • La qualificazione della domanda sostanziale non basta a superare, di per sé, le regole processuali dettate dalla legge fallimentare sulla tutela concorsuale del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoResponsabilità della PA
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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