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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13205/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una condanna risarcitoria ottenuta da un creditore contro una società sanitaria e un medico per inesatto adempimento di una prestazione sanitaria. In sede esecutiva il creditore notificava precetto e pignorava presso terzi i crediti della società verso l'azienda sanitaria provinciale. La società proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che, a seguito di sequestro e confisca di prevenzione del capitale sociale e del patrimonio aziendale, il creditore avrebbe dovuto attivare la speciale procedura di ammissione del credito prevista dalla normativa antimafia e dalla legge di stabilità 2013, con conseguente improcedibilità/nullità dell'esecuzione ordinaria. In appello l'opposizione veniva rigettata, ritenendosi da un lato non provata l'attrazione del credito nella parte confiscata del patrimonio e, dall'altro, che il creditore chirografario non fosse tenuto alla procedura speciale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione delle prove e per omessa distinzione tra confisca delle quote sociali e confisca del patrimonio, nonché violazione del d.lgs. 159/2011 e dell'art. 1, commi 194-206, L. 228/2012 per l'erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina antimafia al credito azionato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 26/2019. Il creditore resistiva e la società eccepiva inoltre l'inammissibilità del controricorso. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (l'azienda sanitaria provinciale), litisconsorte necessario nell'opposizione a esecuzione presso terzi.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nell'opposizione all'esecuzione presso terzi, nullità non sanata né rilevata nei gradi di merito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso le parti al primo giudice affinché il giudizio venga rinnovato con contraddittorio integro. I motivi di ricorso sul merito non sono stati esaminati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato come base del pignoramento presso terzi eseguito dal creditore

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese aggravate inflitta in primo grado e poi caducata in appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    evocato nella doglianza sul preteso difetto del controricorso

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per errata valutazione del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel primo motivo per contestare la ripartizione dell'onere della prova

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato per il principio di propagazione della nullità del giudizio di primo grado al giudizio di appello

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    indicato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito di nullità del giudizio di primo grado

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina l'ammissione dei crediti nella procedura di prevenzione/confisca

  • artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011

    evocati dalla ricorrente quale disciplina speciale dell'insinuazione dei crediti nella procedura antimafia

  • art. 117 d.lgs. 159/2011

    menzionato per escluderne l'applicabilità ratione temporis ai procedimenti anteriori al codice antimafia

  • art. 1, commi 194-206, L. 228/2012

    richiamata come disciplina speciale applicabile ai crediti relativi a beni confiscati, secondo la prospettazione della ricorrente

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale come regola generale di responsabilità patrimoniale del debitore

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di chiarezza, semplicità e ragionevolezza dell'interpretazione processuale

  • art. 6 CEDU

    richiamato a sostegno delle esigenze di trasparenza e durata ragionevole del processo

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. per la rimessione al primo giudice in caso di nullità del contraddittorio

  • D.Lgs. 159/2011

    citato come codice antimafia rilevante nella disciplina della confisca e dell'ammissione dei crediti

  • L. 228/2012

    citata quale fonte che ha introdotto la speciale procedura per i crediti rispetto ai beni confiscati

  • Corte cost. n. 26/2019

    richiamata dalla ricorrente per sostenere l'estensione della procedura speciale a tutte le categorie di creditori

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi proposte in relazione a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario: la sua omissione dal giudizio determina nullità del procedimento e della sentenza.
  • La necessità del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato va verificata al momento della proposizione della domanda; se il terzo non è evocato e il contraddittorio non viene integrato, la nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Quando il giudizio di primo grado è affetto da nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, la nullità si propaga al grado di appello e impone la cassazione con rinvio al primo giudice.
  • Nelle controversie esecutive, il principio del litisconsorzio necessario ha una funzione di garanzia del corretto svolgimento del processo e di prevenzione di decisioni contrastanti, specialmente nelle espropriazioni presso terzi.
  • La Corte di cassazione, rilevata una nullità processuale assorbente e preliminare, non esamina i motivi di merito del ricorso e dispone la rinnovazione del giudizio davanti al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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