Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32089/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato sottoposto, con decreto confermato dalla Corte di appello, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per tre anni. La misura era stata applicata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto il proposto era ritenuto indiziato di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La pericolosità era stata desunta da una precedente condanna per partecipazione al sodalizio criminale, con condotte contestate fino al 2014, nonché da elementi ulteriori: le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e di un coimputato, riferite alla prosecuzione dell'attività criminale in epoca successiva, e il rinvenimento, nel 2020, presso l'abitazione del ricorrente, di oltre otto grammi di marijuana e di 1.315 euro in banconote di piccolo taglio, in assenza di una lecita fonte di reddito dichiarata. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge per omessa motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, valorizzando il lungo intervallo tra l'udienza di trattazione, la deliberazione e il deposito della motivazione. Con il secondo ha contestato la motivazione sul giudizio di pericolosità, sostenendo che essa si fondasse soltanto su fatti risalenti al 2014, che fosse assertiva quanto alla prosecuzione dell'attività criminale, che avesse attribuito valore indebito al rinvenimento della droga e del denaro e che non avesse adeguatamente esaminato gli elementi difensivi relativi alla disarticolazione del sodalizio, al ruolo del ricorrente e a un attentato subito dal padre. Con il terzo ha denunciato l'omessa valutazione di un fatto sopravvenuto, consistente nell'esecuzione di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2024, che sarebbe stato conoscibile dalla Corte territoriale al momento della deliberazione e del deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non superasse il vaglio di ammissibilità, poiché la Corte di appello aveva valutato l'attualità della pericolosità con riferimento alla data del decreto applicativo della misura, non limitandosi alla precedente condanna ma valorizzando ulteriori elementi concreti e verificando la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo alla luce del caso concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito, in quanto diretto a censurare la valutazione della motivazione e delle risultanze di merito, mentre nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. La motivazione del decreto non era inesistente, apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la conoscenza del fatto sopravvenuto da parte della Corte territoriale era prospettata in termini meramente congetturali, sia perché la censura riguardava l'esecuzione della misura e non la decisione sulla sua applicazione, collocandosi quindi fuori dal perimetro del ricorso per cassazione in materia di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Individua la categoria di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o ad altri sodalizi criminali cui possono applicarsi le misure di prevenzione personali.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato quale reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, posto a fondamento dell'indizio di appartenenza al sodalizio criminale.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    È richiamato per l'inclusione del reato associativo contestato tra quelli rilevanti ai fini della categoria criminologica prevista dalla disciplina delle misure di prevenzione.

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    Delimita, insieme all'art. 27 del medesimo decreto, l'ambito del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, ammesso per violazione di legge.

  • art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011

    È richiamato sia per il limite del sindacato di legittimità in materia di prevenzione sia per il termine decadenziale previsto per le misure patrimoniali, non applicabile alle misure personali.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Consente il controllo di legittimità sulla motivazione inesistente o apparente; non consente invece di rivalutare la motivazione non manifestamente illogica o le risultanze di merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, l'attualità della pericolosità sociale deve essere verificata con riferimento alla data del decreto applicativo della misura, non alla data dell'udienza di trattazione o del successivo deposito della motivazione.
  • Quando siano stati positivamente accertati elementi sintomatici della partecipazione a un sodalizio mafioso o criminale, è utilizzabile la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma la sua validità deve essere verificata alla luce di specifici elementi del caso concreto e non può costituire l'unico fondamento dell'attualità della pericolosità.
  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge e non consente di sottoporre a nuova valutazione le risultanze istruttorie o la motivazione di merito quando questa sia esistente, non apparente e dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
  • La mera deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi non integra motivazione mancante o apparente quando tali argomenti siano stati considerati dal giudice o risultino assorbiti dalle ragioni poste a fondamento del provvedimento.
  • Una censura relativa a un fatto sopravvenuto è inammissibile quando la conoscenza di tale fatto da parte del giudice di merito sia prospettata soltanto in termini congetturali; inoltre, le questioni concernenti l'esecuzione della misura non possono essere fatte valere mediante il ricorso per cassazione diretto contro il provvedimento applicativo.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.