Cassazione Penale, Sentenza n. 32702/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Giaquinta era stato condannato per il reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). In cassazione la difesa ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) ha contestato la mancanza di prova del rientro in abitazione dopo la prima violazione e ha sostenuto che i fatti costituiscono un unico fatto permanente anziché più violazioni autonome, rilevando il rischio di conflitto con una precedente sentenza di assoluzione relativa a violazioni successive e la carenza del provvedimento applicativo della misura (mancato rinnovo della valutazione della pericolosità dopo un periodo di detenzione); 2) ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., deducendo l'insussistenza della plurima violazione; 3) ha censurato la commisurazione della pena (artt. 81, 132, 133 cod. pen.) per non aver tenuto conto dell'esclusione di più violazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo (mancanza di prova del rientro e riconduzione dei fatti a unico fatto permanente) non fosse stato proposto in appello e quindi fosse fuori dal perimetro di censure consentite ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre la sentenza di primo grado aveva documentato la presenza del ricorrente nel Comune di obbligo di soggiorno nel periodo delle violazioni, e tale dato probatorio non è stato efficacemente contestato dalla difesa (quindi onere probatorio a carico dell'imputato). La Corte ha poi chiarito che la precedente sentenza di assoluzione riguardava profili di legittimità del provvedimento applicativo della misura e non un accertamento di fatto vincolante ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; comunque la Corte territoriale aveva rivalutato la pericolosità ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011. I motivi relativi alla particolare tenuità e alla commisurazione della pena sono stati ritenuti manifestamente infondati, essendo logicamente dipendenti dalla diversa qualificazione del fatto mai dimostrata. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma sulla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). La Corte ha confermato che le singole violazioni contestate possono configurare reato continuato alla luce degli accertamenti di fatto sulle condotte ripetute.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la censura procedimentale dedotta in rapporto alle prove valutate in merito alla presenza del ricorrente nel luogo di soggiorno obbligato.
Riguarda gli effetti del giudicato e l'impugnazione. La difesa aveva invocato il contrasti tra giudicati; la Corte ha escluso che la sentenza di assoluzione precedente fosse vincolante sul punto, trattandosi di valutazione della legittimità del provvedimento e non di accertamento di fatto vincolante.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine al principio di ragionevole durata o garanzie processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità. La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa perché la reiterazione delle condotte e i precedenti penali del ricorrente ostano al riconoscimento della tenuità.
Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze. Le doglianze sulla commisurazione della pena sono state giudicate insussistenti perché fondate sulla diversa qualificazione del fatto non provata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina l'ambito delle censure in cassazione. La Corte ha escluso l'esame di profili non sollevati in appello, dichiarando inammissibile il motivo che investiva una questione non dedotta in grado di appello.
Riguarda l'efficacia vincolante degli accertamenti di fatto contenuti in una sentenza di merito. La Corte ha osservato che la sentenza di assoluzione produceva una valutazione di legittimità del provvedimento e non un accertamento di fatto vincolante ai sensi di questo articolo.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
Prevede la rivalutazione della pericolosità sociale per misure di prevenzione. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato la pericolosità del proposto ai sensi di tale disposizione.
Consente la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende per responsabilità nell'instaurazione o prosecuzione del processo. La Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza citata in relazione ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie per comportamenti processuali colposi; richiamata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un motivo nuovo o fondato su circostanze non sollevate nel grado precedente può essere dichiarato inammissibile: in cassazione è essenziale che le censure rientrino nel perimetro degli argomenti già dedotti in appello (art. 606, comma 3, c.p.p.).
- Se il giudice di merito documenta la presenza dell'imputato nel luogo oggetto dell'obbligo (es. Comune di soggiorno), l'onere di provare l'assenza o il rientro in momento diverso ricade sulla difesa; contestazioni meramente ipotetiche o non provate difficilmente prevalgono.
- Una sentenza di assoluzione che riguarda la legittimità del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non costituisce automaticamente un accertamento di fatto vincolante nei procedimenti successivi (non sempre rientra nell'efficacia vincolante di cui all'art. 238-bis c.p.p.).
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) in presenza di ripetute violazioni o di precedenti penali gravi è difficile avere successo: la reiterazione e la personalità del soggetto ostano al riconoscimento.
- Le questioni riguardanti la validità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione richiedono un'analisi specifica sulla valutazione della pericolosità sociale (es. art. 14 d.lgs. 159/2011); se il giudice territoriale ha rivalutato tale pericolosità, la cassazione tende a non scalfire la valutazione salvo vizi logici evidenti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto, ma anche l'obbligo di pagare le spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa o temerarietà nella proposizione del gravame.
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