Cassazione Civile, Ordinanza n. 28092/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La società ricorrente aveva stipulato con il proprietario del terreno un contratto in forza del quale avrebbe realizzato sul fondo una stazione di servizio, da concedere poi in comodato al proprietario, con obbligo di quest'ultimo di sottoscrivere un contratto di fornitura esclusiva di carburanti e di consentire la volturazione in favore della società dell'autorizzazione petrolifera relativa all'impianto. La società sosteneva che il proprietario non avesse adempiuto all'obbligo di voltura, avesse tenuto un comportamento ostruzionistico rispetto alla relativa istanza e che ciò integrasse un inadempimento non di scarsa importanza, giustificando la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 1362, 1371, 1453, 1455 c.c. e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la gravità dell'inadempimento nonostante l'essenzialità della voltura per l'interesse contrattuale della società. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 116 e 157 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale non fosse inutilizzabile per mancata eccezione tempestiva ai sensi dell'art. 2722 c.c. e che la clausola non fosse stata inserita nel contratto perché concordata successivamente. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 132 n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il pregiudizio economico senza considerare i registri di carico e scarico e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla società, che avrebbe dovuto aiutarla a dimostrare il danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili congiuntamente il primo e il terzo motivo perché, da un lato, la Corte d'appello aveva già valutato in concreto l'assenza di un pregiudizio economico e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, la mancata disposizione della consulenza tecnica non è censurabile quando la consulenza venga invocata per supplire all'onere probatorio della parte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale non aveva fondato la decisione solo sull'inutilizzabilità della prova testimoniale, ma anche su un autonomo giudizio di fatto sulla forte anomalia dell'asserita clausola essenziale non inserita espressamente nella scrittura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico invocato dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del contratto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione del contratto secondo il principio di conservazione/criterio residuale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento.
La Corte ribadisce che la gravità dell'inadempimento è questione di fatto del merito, ma governata dal parametro della non scarsa importanza sia in astratto sia in concreto.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso giudizio di fatto.
La Corte d'appello aveva richiamato il divieto di prova testimoniale su patti aggiunti al contenuto del documento; la Cassazione ha però escluso che il motivo cogliesse la reale ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente sulla tempestività dell'eccezione relativa alla prova; la censura è stata ritenuta non decisiva.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per esonerare la parte dall'onere probatorio.
Richiamato dalla ricorrente quale vizio di motivazione/formazione della sentenza, ma senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo per vizio di nullità della sentenza.
Richiamato incidentalmente come limite all'ammissibilità della denuncia del vizio motivazionale in caso di cd. doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto sinallagmatico va valutata secondo un duplice parametro: incidenza astratta sull'economia del rapporto e pregiudizio concreto subito dall'altra parte; la seconda verifica attiene alla sussunzione della fattispecie nella clausola della non scarsa importanza.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito con cui il giudice esclude, in concreto, un pregiudizio economico, se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi allegati dalla parte: il giudice non viola l'art. 2697 c.c. per non avere disposto una CTU finalizzata ad alleggerire l'onere probatorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando censura un passaggio della motivazione ma trascura l'autonomo fondamento decisorio effettivamente posto a base della decisione.
- L'asserita esistenza di patti essenziali non riportati espressamente nella scrittura può essere valutata dal giudice di merito anche sotto il profilo della plausibilità intrinseca della ricostruzione difensiva; tale apprezzamento, se non specificamente aggredito nei limiti consentiti, resta insindacabile in cassazione.
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