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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08011/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per una violazione edilizia-urbanistica, relativa alla realizzazione di un aumento di cubatura di 39 mq. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, assumendo la non abitualità del comportamento e la particolare tenuità del fatto; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche; 3) violazione dell'art. 163 c.p. per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello e che non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano una pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e quindi aspecifiche. Nel merito dei singoli motivi ha escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la non occasionalità della condotta, frutto di progettazione e di plurime azioni finalizzate all'abuso edilizio, nonché l'assenza di esiguità del pericolo connesso alla violazione urbanistica e antisismica. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il diniego può essere motivato con la mancanza di elementi positivi e non basta il solo stato di incensuratezza. Ha inoltre ritenuto corretta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sorretta da un giudizio prognostico negativo circa l'astensione da futuri reati della stessa indole. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 44 e 95 d.P.R. 380/2001

    norme incriminatrici poste a base della condanna per abuso edilizio/urbanistico; la sentenza impugnata è stata confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; non basta uno solo dei requisiti.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere guidano il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa, sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza non è, da solo, sufficiente.

  • art. 163 c.p.

    la sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico favorevole sull'astensione dal reato, da formulare tenendo conto complessivamente dei criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 164 c.p.

    la valutazione prognostica sulla sospensione condizionale deve considerare gravità del reato e capacità a delinquere secondo i parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • L'art. 131-bis c.p. richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la verifica deve essere condotta sulla base delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutate ex art. 133 c.p.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia occasionale ma espressione di una progettazione e di plurime azioni, e quando il pericolo concreto connesso alla violazione della norma sia tutt'altro che esiguo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione del beneficio.
  • La sospensione condizionale della pena presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla futura astensione dal reato, da formulare considerando complessivamente i criteri dell'art. 133 c.p., inclusi gravità del fatto e capacità a delinquere.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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