Cassazione Civile, Ordinanza n. 28304/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria aveva citato in giudizio il vicino sostenendo che questi si fosse impossessato di una striscia di terreno da sempre nella sua disponibilità, sulla quale insisteva una cunetta per lo scolo delle acque meteoriche provenienti dal suo fondo, chiedendo la declaratoria della proprietà esclusiva dell'area. Il convenuto aveva resistito affermando che l'area fosse di sua proprietà e, solo in subordine, aveva formulato domanda riconvenzionale di usucapione. Il tribunale aveva rigettato entrambe le domande; in appello la soccombente aveva insistito sulla propria pretesa, ma la corte territoriale aveva respinto l'impugnazione principale e accolto l'incidentale sulle spese. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sulla rivendica e sull'onere della prova, sostenendo che la proposizione dell'usucapione da parte del convenuto avesse attenuato la probatio diabolica gravante sull'attrice; 2) vizi motivazionali e violazione dell'art. 115 c.p.c. per la lettura della consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. e omessa motivazione per l'interpretazione della testimonianza e della scrittura privata del 1979; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali per la valutazione delle prove testimoniali circa l'esistenza di una recinzione; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che la domanda riconvenzionale di usucapione impedisse di considerare la ricorrente pienamente soccombente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non vi era alcun affievolimento dell'onere probatorio della parte attrice perché le parti avevano contrapposto, in via principale, titoli di proprietà incompatibili, sicché chi agiva in rivendica restava gravato dalla probatio diabolica. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché miravano, in sostanza, a un nuovo apprezzamento di fatto e delle prove, precluso in cassazione. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che la domanda di usucapione era stata proposta solo in via subordinata e che, rispetto alla domanda principale dell'attrice, il convenuto era risultato totalmente vittorioso; pertanto, la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. era corretta. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimato.
Norme richiamate
richiamato in relazione all'azione di rivendicazione e al relativo onere probatorio gravante sull'attore
richiamato in relazione alla tutela petitoria e all'accertamento del diritto di proprietà
richiamato per ribadire che l'attore in rivendica deve provare il proprio diritto di proprietà
invocato come parametro del vizio di ultrapetizione, ma non ritenuto violato
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che ciò consentisse una nuova valutazione del merito
richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio
invocato per contestare l'interpretazione della scrittura privata; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché sollecitava un diverso apprezzamento di merito
applicato come criterio generale di soccombenza per la condanna alle spese
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la regolazione delle spese secondo la soccombenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi motivazionali; la Corte ne ha escluso l'utilizzabilità per ottenere un riesame del fatto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, l'attore resta gravato dalla piena prova del proprio diritto di proprietà; la proposizione, da parte del convenuto, di una domanda di usucapione solo in via subordinata non attenua l'onere probatorio dell'attore quando le parti contrastino in via principale sulla titolarità del bene.
- La censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio: valutazione della consulenza tecnica, attendibilità dei testimoni, scelta delle fonti di prova e interpretazione del compendio probatorio sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- La contestazione della lettura di una scrittura privata o di deposizioni testimoniali è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o motivazionale, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Ai fini delle spese, la soccombenza va apprezzata rispetto alla domanda principale effettivamente decisa: una domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata e non accolta non impedisce di qualificare come vittoriosa la parte che abbia resistito con successo alla domanda principale.
- In presenza di rigetto del ricorso per cassazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002.
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