Cassazione Penale, Ordinanza n. 32206/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei conformi giudizi di merito del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Il primo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo denunciava analoghi vizi in relazione all'art. 86 d.P.R. 309/1990, con riferimento all'espulsione disposta nei confronti dell'imputato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, generici, non adeguatamente confrontati con la decisione impugnata e privi di una critica specifica alle relative argomentazioni. Quanto alle attenuanti generiche, la sentenza di merito aveva valorizzato la gravità del fatto, consistito nella detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo in quantitativi non minimali, le modalità della condotta, caratterizzata dalla fuga alla vista degli operanti e dall'atteggiamento non collaborativo all'arresto, nonché la negativa personalità dell'imputato, desunta da precedenti di polizia in materia di narcotraffico. Quanto all'espulsione, la valutazione della pericolosità sociale era stata motivata mediante riferimento alle modalità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato la sufficienza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, precisando che il giudice di merito non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente la valorizzazione di uno o alcuni di essi, ritenuti prevalenti. Ha inoltre ritenuto conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità la motivazione dell'espulsione fondata sulla pericolosità sociale, valutata in rapporto alle modalità del fatto e alla personalità negativa dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità dell'imputato per il reato in materia di stupefacenti previsto dalla norma era stata affermata nei conformi giudizi di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante la valorizzazione della gravità del fatto, delle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato.
Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche uno soltanto degli elementi relativi alla gravità del reato o alla personalità del colpevole, purché ritenuto prevalente e idoneo a giustificare la decisione.
La disposta espulsione è stata ritenuta adeguatamente giustificata dalla pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalle modalità del fatto e dalla sua negativa personalità.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; è sufficiente che valorizzi uno o alcuni di essi, attribuendo loro prevalenza e fornendo una motivazione idonea a sostenere la decisione.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente la valutazione del giudice di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza formulare una critica specifica.
- La motivazione dell'espulsione può ritenersi adeguata quando la pericolosità sociale dello straniero sia desunta, in modo non apparente, dalle modalità concrete del fatto e dagli elementi negativi della sua personalità.
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