Cassazione Civile, Ordinanza n. 29797/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione allo scoperto di un conto corrente intestato a una società garantita da fideiussione omnibus. Il fideiussore proponeva opposizione deducendo, in primo luogo, la nullità della garanzia perché conforme a uno schema ABI ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale; in secondo luogo, la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c. per avere il creditore concesso ulteriore credito alla debitrice principale dopo il peggioramento della sua situazione, quando egli non sarebbe più stato amministratore; in terzo luogo, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione contro il debitore principale, sostenendo che la lettera inviata alla banca non integrasse riconoscimento del debito. Nei gradi di merito l'opposizione veniva rigettata. In cassazione il ricorrente riproponeva, con due motivi, la violazione della normativa antitrust e degli artt. 1956 e 1957 c.c., nonché delle norme su onere della prova e presunzioni, censurando la lettura del contratto e della lettera del 24 marzo 2010/24 ottobre 2010 come ricognitiva del debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse sostanzialmente a una rivalutazione del merito e delle prove, senza puntuale indicazione delle specifiche norme violate e delle affermazioni della sentenza contrastanti con esse; ha altresì rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la non sovrapponibilità della fideiussione allo schema ABI censurato e la differenza della clausola sul termine ex art. 1957 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché investiva l'interpretazione del contratto senza denunciare in modo specifico la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'errore di diritto o del vizio logico. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione nei termini in cui era proposta, perché si risolveva nella contestazione delle valutazioni di merito sulla mancata concessione di nuovo credito e sulla conoscenza, da parte del garante, dell'aggravamento della situazione della società garantita.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la lettera del fideiussore integrasse riconoscimento del debito idoneo a impedire la decadenza; la Cassazione non ha riesaminato il merito di tale interpretazione, reputando inammissibile la censura per difetto di specifica deduzione dei vizi ermeneutici.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento di fatto sulla sovrapponibilità della garanzia allo schema ABI.
Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme antitrust, senza che la Corte entrasse nel merito per la natura inammissibile delle doglianze.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure antitrust; non esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure antitrust; non esaminato nel merito per inammissibilità.
art. 41 Cost.
Invocato dal ricorrente a fondamento della censura sulla restrizione concorrenziale; non oggetto di scrutinio di merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 101 TFUE
Invocato dal ricorrente a sostegno della nullità antitrust della fideiussione; non esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte ha osservato che le doglianze tendevano a una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la censura è stata ricondotta a un tentativo di riesame del merito.
Richiamato dal ricorrente tra i vizi denunciati; la Corte ha ritenuto generiche e meramente assertive le doglianze.
Richiamato dal ricorrente tra i vizi denunciati; la Corte ha escluso che le censure indicassero specificamente un errore di diritto e non un riesame del merito.
Richiamato per l'intervento del cessionario del credito nel giudizio di merito.
Richiamato nel procedimento di definizione accelerata del ricorso.
Richiamato dalla Corte per affermare che la censura sull'interpretazione contrattuale non indicava specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
La Corte ha ribadito che l'interpretazione delle clausole contrattuali è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o vizi logici, non per proporre una lettura alternativa.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo fornito.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando si deduce la nullità di una fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, è necessario confrontare in modo specifico il testo della garanzia con lo schema ritenuto illecito; la sola affermazione di somiglianza non basta se il giudice di merito ha accertato la non sovrapponibilità delle clausole rilevanti.
- La doglianza relativa alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. deve investire un preciso errore di diritto; se si contesta soltanto l'apprezzamento delle risultanze processuali sull'ulteriore concessione di credito o sulla conoscenza dell'aggravamento, il motivo è inammissibile.
- Il riconoscimento del debito idoneo a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è questione di interpretazione del contenuto della dichiarazione; in cassazione tale valutazione è censurabile solo denunciando specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logico della motivazione.
- L'interpretazione delle clausole contrattuali resta riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione quando la decisione risulti sorretta da una motivazione congrua e conforme ai criteri legali di ermeneutica.
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