Cassazione Civile, Ordinanza n. 10427/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore originario per far dichiarare inefficaci tre atti di vendita immobiliare posti in essere da alcuni debitori/g garanti, con riserva di diritto di abitazione in loro favore, in un contesto di esposizione debitoria della società garantita e di successiva circolazione dei beni a favore di terzi. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria; la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli riuniti proposti dall'acquirente di uno degli immobili e dai fideiussori. In Cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per errata valutazione dell'eventus damni, sostenendo che i beni alienati erano già gravati da ipoteche anteriori e prevalenti, sicché il creditore chirografario non avrebbe comunque potuto soddisfarsi; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto al requisito soggettivo, contestando l'affermazione della scientia damni sulla base di presunzioni ritenute inidonee e negando i fatti valorizzati dalla Corte territoriale; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione, almeno parziale, delle spese nonostante il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per liquidazione di esborsi in assenza di nota spese o giustificativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, sollecitavano una rivalutazione del merito e, per il primo motivo, introducevano in realtà una censura di omesso esame di un fatto decisivo, preclusa in presenza di doppia conforme; ha dichiarato infondato il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che il rigetto di un'eccezione preliminare non integra soccombenza rilevante se la parte è totalmente vittoriosa nel merito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che l'errore nella liquidazione delle spese vive non è censurabile con ricorso per cassazione ma semmai con correzione di errore materiale o revocazione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria sono rilevanti sia l'eventus damni sia il requisito soggettivo; le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non sono deducibili come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per mascherare una censura di merito o di omesso esame di fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme e non sia dimostrata la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
In presenza di doppia conforme il ricorso non può essere fondato sul vizio di cui al n. 5 se non nei limiti consentiti.
La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del rispetto del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
Il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello non determina automaticamente soccombenza ai fini delle spese se la parte risulta vittoriosa nel merito.
L'eventuale errore nella quantificazione degli esborsi non è deducibile con ricorso per cassazione.
La correzione dell'errore materiale è il rimedio per emendare la liquidazione erronea di spese vive.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria, la contestazione dell'eventus damni o della scientia damni che si risolva in una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito non integra violazione di legge, ma censura di merito inammissibile in cassazione.
- Il motivo che formalmente denuncia violazione di legge ma sostanzialmente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo va riqualificato secondo il suo contenuto effettivo; se sussiste doppia conforme e non è dimostrata la diversità delle rationes decidendi, il motivo è inammissibile.
- Ai fini dell'azione revocatoria, l'esistenza di gravami ipotecari anteriori non esclude automaticamente l'eventus damni, ma la relativa deduzione deve essere veicolata e valutata nei limiti del giudizio di merito e non può essere introdotta in cassazione come questione di fatto.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Il rigetto di un'eccezione preliminare non equivale di per sé a soccombenza rilevante ai fini della regolazione delle spese, quando l'eccezione sia stata proposta da una parte che poi risulti vittoriosa nel merito.
- L'errore nella liquidazione degli esborsi non è, di regola, deducibile con ricorso per cassazione, dovendo essere fatto valere con i rimedi della correzione dell'errore materiale o della revocazione, secondo i casi.
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