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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17093/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. accolta dal Tribunale di Monza; l'appello proposto dai convenuti era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Milano. In cassazione i convenuti articolavano due motivi: con il primo denunciavano nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., assumendo vizi dell'editio actionis, genericità della ricostruzione dei fatti e deduzioni tardive in violazione del contraddittorio e dell'art. 111 Cost.; con il secondo denunciavano violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, chiedendo una diversa valutazione dei fatti di causa. I ricorrenti richiamavano anche gli effetti di una successiva sentenza inter partes, ma senza produrre l'attestazione di passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda questioni puramente processuali e perché le censure erano generiche e non autosufficienti ai sensi dell'art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato quale norma del rito sommario introduttivo; la Corte non ne esamina il merito, ma esclude che la sua asserita violazione possa essere veicolata come omessa pronuncia su una questione processuale.

  • art. 111 Cost.

    È invocato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio e al giusto processo, ma la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6

    Il ricorso deve contenere l'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti di causa, delle difese e degli atti rilevanti, con loro localizzazione e riproduzione del contenuto decisivo.

  • art. 2901 c.c.

    Norma sull'azione revocatoria, richiamata dal secondo motivo; la Corte non entra nel merito dei presupposti perché la censura tende a una rivalutazione di fatto.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per far valere gli effetti di altra sentenza inter partes era necessaria la produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per l'omesso esame di domande o capi di merito, non per il mancato esame di mere questioni processuali.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: occorre esporre in modo chiaro e completo fatti, difese, iter processuale e contenuto degli atti rilevanti, con adeguata localizzazione.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze di fatto.
  • L'efficacia di una successiva sentenza inter partes può essere dedotta in cassazione solo se ne sia dimostrato il passaggio in giudicato mediante la prescritta attestazione.
  • I requisiti formali di accesso al giudizio di legittimità, se ragionevoli e funzionali alla funzione nomofilattica, non integrano di per sé una violazione del diritto al giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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