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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35899/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, con cui l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un terreno edificabile. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente: in primo grado ritenendo inattendibile la valutazione del terreno posta a base dell'atto fiscale, perché calcolata come integralmente edificabile nonostante una parte fosse vincolata a verde pubblico; in appello, la CTR aveva confermato il rigetto dell'accertamento, osservando che la pretesa IRPEF era fondata solo sul maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro e che l'Ufficio non aveva offerto ulteriori elementi probatori, mentre in atti vi erano dati oggettivi contrari alla presunzione semplice posta a fondamento dell'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non considerare che la sentenza che aveva annullato l'avviso ai fini dell'imposta di registro non era ancora passata in giudicato, mentre altre decisioni sul medesimo atto avevano confermato quasi integralmente il valore accertato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva attribuito rilievo al giudicato formatosi o meno sull'avviso di registro, bensì agli elementi fattuali emersi in altri giudizi, valorizzandoli a favore del contribuente. Nel merito, ha richiamato l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, interpretazione autentica retroattiva della disciplina previgente, che esclude la presunzione di un maggior corrispettivo per cessioni di immobili o aziende basata soltanto sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. In base a tale principio, l'Amministrazione non può determinare induttivamente la plusvalenza IRPEF facendo leva esclusivamente su quel dato. Poiché il ricorso dell'Agenzia si limitava a riproporre la tesi dell'automatica rilevanza del valore definito ai fini dell'imposta di registro, senza ulteriori elementi, la sentenza di merito è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come norma sostanziale sulla tassazione delle plusvalenze, ma la Corte non ne ha tratto una lettura autonoma; il punto decisivo è che la plusvalenza non può essere presunta solo dal valore di registro.

  • art. 68 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che la disciplina delle plusvalenze non consente l'accertamento induttivo fondato esclusivamente sul valore di registro.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dall'Ufficio nel ricorso, ma non ritenuto idoneo a sostenere la pretesa per il solo richiamo al valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione semplice non può essere costruita automaticamente sul solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 2697 c.c.

    L'Ufficio non ha assolto l'onere di fornire ulteriori elementi probatori a sostegno della maggiore plusvalenza pretesa.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015

    "si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale"

    Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude la presunzione automatica di un maggior corrispettivo o della plusvalenza sulla sola base del valore accertato per registro, ipotecaria e catastale.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di immobili o aziende, il maggior corrispettivo o la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi non può essere presunto esclusivamente dal valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
  • L'accertamento induttivo richiede elementi ulteriori rispetto al solo valore fiscale attribuito al bene in altra sede; in mancanza, la presunzione semplice non è sufficiente.
  • L'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 si applica retroattivamente anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su elementi fattuali emersi in altri giudizi e non sul giudicato, la censura che insiste solo sul tema del giudicato non coglie la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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