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Sentenza

Sentenza n. 9296/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 in data 7 maggio 2025, notificata in data 4 giugno 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 17 dicembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 del 2 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202509345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere della Commissione Centrale ex art. 10 l. n. 82/1991 del 7 maggio 2025 e del 2 luglio 2025, concernenti la non proroga del programma speciale di protezione, la capitalizzazione delle misure assistenziali e l'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del 7 maggio 2025, con cui la Commissione Centrale aveva disposto la non proroga del programma speciale di protezione e l'erogazione di una misura corrispondente a due anni di capitalizzazione delle misure assistenziali, originariamente destinata alla parziale estinzione di debiti erariali pari a 53.162,99 euro, con eventuale successiva integrazione in presenza di un concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo. Ha dedotto: violazione degli artt. 9, 12 e 13 l. n. 82/1991, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua situazione esistenziale, processuale, detentiva, sanitaria e di sicurezza; violazione dell'art. 13, comma 5, l. n. 82/1991 e dell'art. 10 d.m. n. 161/2004, per avere l'Amministrazione collegato la capitalizzazione all'estinzione dei debiti tributari; erronea applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, ritenuto non applicabile a somme erogate in base a specifiche disposizioni di legge e funzionali al reinserimento dei collaboratori di giustizia. Dopo l'annullamento in autotutela della parte della prima delibera relativa alla destinazione della capitalizzazione all'estinzione del debito erariale, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro la delibera del 2 luglio 2025, deducendo violazione o elusione del giudicato, violazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies e 21-octies l. n. 241/1990, violazione dell'art. 13, comma 5, l. n. 82/1991 e dell'art. 10 d.m. n. 161/2004, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, abuso di potere ed erronea applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973. Ha sostenuto che la nuova delibera avrebbe nuovamente subordinato la capitalizzazione all'esdebitazione fiscale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla censura relativa alla destinazione della capitalizzazione all'estinzione del debito erariale, poiché tale parte era stata espressamente annullata in autotutela con la delibera del 2 luglio 2025. Ha respinto le restanti censure contro la delibera del 7 maggio 2025. La non proroga del programma è stata ritenuta legittima perché fondata sui pareri conformi della DDA competente e della DNAA, secondo cui il percorso collaborativo era sostanzialmente completato e le esigenze di sicurezza potevano essere garantite mediante misure ultrattive; tali pareri avevano considerato anche la condizione detentiva del ricorrente. Il programma speciale di protezione non costituisce un diritto soggettivo alla permanenza, ma implica un'ampia valutazione discrezionale e un bilanciamento di interessi, sindacabile solo per eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti o ingiustizia manifesta, vizi non riscontrati nel caso concreto. È stata inoltre ritenuta legittima l'applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 alla capitalizzazione, poiché la disposizione ha portata generale, non prevede eccezioni per tali crediti e si riferisce ai pagamenti dovuti a qualunque titolo; le somme non hanno natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha escluso l'elusione del giudicato, rilevando che la Commissione aveva esercitato legittimamente l'autotutela annullando solo la parte relativa alla destinazione della capitalizzazione e mantenendo ferma la non proroga, la capitalizzazione biennale e la possibilità di successiva integrazione in presenza di un progetto di reinserimento. La delibera del 2 luglio 2025 non subordina l'erogazione alla previa regolarizzazione fiscale, ma si limita a informare l'interessato che, in presenza di debiti erariali, l'Agenzia delle Entrate può procedere ai sensi dell'art. 48-bis presso il Servizio centrale. Tale previsione è meramente informativa e, in assenza di un concreto provvedimento di compensazione o pignoramento, non è lesiva. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 9, 12 e 13 l. n. 82/1991

    La cessazione o non proroga del programma speciale di protezione e la determinazione delle misure economiche spettanti richiedono la valutazione della posizione complessiva del collaboratore e delle esigenze di sicurezza, sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione.

  • art. 13, comma 5, l. n. 82/1991

    Costituisce base normativa per la capitalizzazione delle misure assistenziali spettanti al collaboratore di giustizia alla cessazione del programma di protezione.

  • art. 10 d.m. n. 161/2004

    Disciplina la capitalizzazione delle misure assistenziali e consente l'eventuale integrazione in presenza di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    pagamenti dovuti “a qualunque titolo”

    La disposizione ha portata generale e non esclude i crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali dei collaboratori di giustizia; tali somme, non avendo natura alimentare né attinenza diretta a diritti fondamentali, rientrano nel suo ambito applicativo.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    La Commissione può annullare parzialmente in autotutela una precedente delibera, mantenendo ferme le parti non colpite dal vizio o non incompatibili con il nuovo indirizzo amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può avvisare le parti della possibile definizione della controversia su una questione rilevata d'ufficio, nella specie la parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La permanenza in un programma speciale di protezione non costituisce un diritto del soggetto tutelato; la decisione sulla proroga implica un'ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo per eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti o ingiustizia manifesta.
  • Quando le autorità giudiziarie competenti esprimono parere favorevole alla fuoriuscita dal circuito tutorio, ritenendo sostanzialmente completato il percorso collaborativo e adeguate le misure ultrattive, la Commissione Centrale può legittimamente disporre la non proroga del programma, purché la decisione sia sorretta da istruttoria e motivazione adeguate.
  • L'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 ha portata generale e, in assenza di un'espressa eccezione normativa, si applica anche ai crediti derivanti dalla capitalizzazione delle misure assistenziali dei collaboratori di giustizia, non aventi natura alimentare né diretta attinenza a diritti fondamentali.
  • L'annullamento in autotutela della sola parte di una delibera relativa alla destinazione della capitalizzazione all'estinzione di debiti erariali fa venir meno l'interesse all'impugnazione di tale parte, determinando l'improcedibilità sopravvenuta della relativa censura.
  • Una delibera che informa il beneficiario della possibile applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 non subordina, di per sé, l'erogazione della capitalizzazione alla previa regolarizzazione dei debiti fiscali e non è lesiva se non dispone concretamente compensazioni o pignoramenti.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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