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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18037/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP di Forlì del 13/01/2022 nella parte in cui il giudice disponeva la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato. Contestavano la carenza, il difetto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla confisca, deducendo l'illegittimità della misura ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Sostenevano che le somme sequestrate sui conti personali erano proventi leciti della loro attività lavorativa e che, in ogni caso, le imposte per cui era stata effettuata la compensazione non erano più dovute dopo il 2018 in seguito all'annullamento degli atti di recupero, con la conseguenza che non sarebbe esistito un profitto confiscabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per vizio di motivazione trattandosi di confisca disposta dal giudice senza accordo delle parti, ma ha confermato la legittimità della confisca. La Corte ha richiamato i principi: il reato è quello di indebita compensazione di crediti inesistenti ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000; la confisca diretta e quella per equivalente sono entrambe applicabili (con la confisca diretta rivolta al profitto e la per equivalente rivolta a beni nella disponibilità dell'imputato per pari valore); il profitto corrisponde all'intero ammontare dell'imposta evasa; la confisca di denaro si qualifica come diretta e non è ostata la prova dell'origine lecita della specifica somma. Le vicende successive del procedimento tributario (es. annullamento degli atti di recupero) non invalidano la legittimità della confisca disposta dal giudice penale, benché possano rilevare in sede esecutiva per la verifica dell'eseguibilità della misura e per l'eventuale revoca in caso di integrale pagamento.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro cinquantamila; e con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a euro cinquantamila.

    Definisce il reato di indebita compensazione e quello più grave per compensazioni con crediti inesistenti; rilevanza penale si concretizza al momento dell'utilizzo dell'F24 e la misura del profitto è l'imposta indebitamente compensata.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Disciplina la compensazione fiscale; la giurisprudenza interpreta che la compensazione secondo l'art. 17 deve avvenire tra gli stessi soggetti, e quindi l'accollo fiscale non rientra nella disciplina legittima della compensazione.

  • art. 322-bis c.p.

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato; applicata anche nei reati tributari contestati e richiamata dall'art. 1/143 L. 244/2007.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce che anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo casi specifici (appartenenza a persona estranea) e prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario se il versamento avviene.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena con riferimento a misure di sicurezza o patrimoniali (come la confisca) che non abbiano formato oggetto dell'accordo tra le parti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi richiamati)

    Più pronunce (Sez. U. n. 21368/2019; Sez. 3, n. 4976/2021; Sez. 6, n. 6705/2014; Sez. 3, n. 46973/2018; Sez. U. n. 10561/2014; Sez. 3, n. 5314/2021) chiariscono: la confisca di denaro va qualificata come diretta e non è ostativa la prova di lecita provenienza; il profitto corrisponde all'intero tributo non versato; è ammesso il sequestro a struttura mista (diretto e, se non eseguibile, per equivalente).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 109/2015

    Ha dichiarato in parte incostituzionali norme processuali relative all'opposizione in materia di confisca, con rilievi procedurali sul contraddittorio e sulle garanzie in sede esecutiva.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento la confisca obbligatoria del profitto del reato può essere disposta dal giudice anche se non prevista nell'accordo tra le parti; tale decisione è impugnabile per vizio di motivazione in Cassazione.
  • Per i reati di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) il profitto confiscabile corrisponde all'intero ammontare dell'imposta indebitamente compensata, non solo alla parte eccedente la soglia di punibilità .
  • La confisca di somme di denaro va normalmente qualificata come confisca diretta: non è rilevante, ai fini della legittimità della misura, l'allegazione o la prova della lecita provenienza delle specifiche somme sequestrate.
  • La confisca per equivalente può essere disposta solo se il profitto non è rinvenibile nella sfera patrimoniale dell'ente che ha beneficiato del reato; essa ha natura prevalentemente sanzionatoria e può colpire beni non pertinenti al reato ma nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente.
  • Eventuali sviluppi successivi del contenzioso tributario (es. annullamento di atti di recupero) non annullano ex tunc la legittimità della confisca disposta in sede penale: tali eventi possono incidere sull'eseguibilità della confisca e vanno dedotti in sede esecutiva per ottenere la revoca o la riduzione della misura se il debito è stato integralmente pagato.
  • Se si contesta l'eseguibilità della confisca per sopravvenuto pagamento o per altro motivo che renda la confisca ingiustificata, la via corretta è l'opposizione in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione (art. 676 e segg. c.p.p.), che può revocare o adeguare la misura.
  • In fattispecie di accollo fiscale e compensazioni, occorre valutare il momento consumativo del reato (presente con la presentazione dell'F24) e documentare tempestivamente eventuali pagamenti integrali per evitare l'efficacia della confisca.

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