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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2026 del 15/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società ricorrente, già colpita da informazione antimafia interdittiva prefettizia, ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva revocato l'amministrazione giudiziaria disposta d'ufficio e rigettato la richiesta di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. I giudici di merito avevano ravvisato un rischio di infiltrazione mafiosa non occasionale, qualificato come stabile permeazione dell'impresa, valorizzando i rapporti familiari dei soci e di un dipendente con esponenti della cosca Grande Aracri, la pregressa cogestione di iniziative economiche riconducibili al sodalizio e i rapporti economici e di cantiere con imprese destinatarie di interdittive antimafia, sequestri o comunque controindicate. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione degli artt. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 c.p.p., nonché motivazione omessa o apparente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dato rilievo ai soli legami parentali e non avrebbe risposto alle censure relative alla contraddittorietà della decisione del Tribunale, che avrebbe da un lato disposto l'amministrazione giudiziaria e dall'altro escluso l'esistenza di elementi oggettivi di infiltrazione mafiosa. È stata inoltre valorizzata l'assoluzione definitiva del dipendente già coinvolto nel processo denominato Emilia, la sua dissociazione e la cessazione dalla carica di consigliere. Con il secondo motivo è stata denunciata motivazione omessa e apparente sulla bonificabilità dell'impresa, lamentando l'assenza di una valutazione dinamica e prognostica delle misure di risanamento prospettate, tra cui l'interruzione dei rapporti con soggetti controindicati, l'uscita del dipendente dalla carica societaria, l'assenza di precedenti penali degli amministratori e la regolarità economico-fiscale dell'impresa. Con il terzo motivo sono state dedotte violazione di legge e omessa motivazione sugli elementi favorevoli alla società, tra cui la dissociazione del dipendente, l'asserita inattendibilità del collaboratore di giustizia che lo aveva collegato alla cosca, la sua incensuratezza e l'assoluzione nel processo Emilia. La difesa ha chiesto l'annullamento con rinvio e ha inoltre sollecitato la dichiarazione di nullità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato, condannando la società al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che il controllo giudiziario, anche volontario, presuppone l'accertamento di un pericolo attuale di agevolazione mafiosa occasionale e che il giudice della prevenzione deve valutare autonomamente la storia dell'impresa, il rischio attuale di infiltrazione, il pericolo di reiterazione, il bisogno di risanamento e la concreta bonificabilità. Ha inoltre precisato che, in materia di prevenzione, il ricorso per cassazione contro la decisione sull'ammissione al controllo giudiziario è ammissibile soltanto per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente, non per rivalutare il merito. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata: essa aveva distinto il rischio di agevolazione occasionale, compatibile con il controllo giudiziario, dalla permeazione stabile dell'impresa, incompatibile con tale misura meno invasiva e indicativa della necessità di un intervento di amministrazione giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti. La Corte ha ritenuto corretta anche l'esclusione della bonificabilità, poiché i rapporti familiari, organizzativi ed economici con l'ambiente mafioso erano stati considerati strutturali e non episodici; inoltre, non risultavano una cesura effettiva e definitiva dei rapporti personali e familiari né un progetto aziendale strutturato idoneo a recidere i legami con l'area mafiosa e a riorganizzare filiere, subappalti e rapporti lavorativi. Le censure sull'attendibilità del collaboratore e sul significato dell'assoluzione del dipendente sono state ritenute attinenti a valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità, oltre che generiche quanto alla reale portata dell'assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 34-bis d.lgs. n. 159 del 2011

    Il controllo giudiziario, sia prescrittivo sia volontario, presuppone un pericolo attuale di agevolazione mafiosa; il controllo volontario è una misura di prevenzione collaborativa subordinata anche alla verifica della concreta bonificabilità dell'impresa.

  • art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011

    L'amministrazione giudiziaria costituisce uno strumento più incisivo, destinato alle situazioni di agevolazione o condizionamento mafioso più spesse e strutturali.

  • art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato quale fondamento dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 91 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato quale disciplina dell'informazione antimafia interdittiva.

  • art. 125 c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; nel procedimento di prevenzione la motivazione meramente apparente può integrare violazione di legge.

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    Concorre a delimitare il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla violazione di legge.

  • art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato per i limiti di deducibilità in cassazione nei procedimenti di prevenzione.

  • art. 231 d.lgs. n. 231 del 2001

    Il modello organizzativo è indicato tra gli strumenti che possono concorrere a prevenire i tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nell'ambito del controllo giudiziario.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato quale forma di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa per situazioni di agevolazione occasionale.

  • art. 94.1 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato per la possibilità del Prefetto di escludere temporaneamente alcuni divieti e decadenze conseguenti all'interdittiva in presenza di esigenze di sostentamento.

  • art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato in relazione ai divieti e alle decadenze che possono essere temporaneamente esclusi ai sensi dell'art. 94.1.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 34-bis, comma 7, nella parte relativa alla sospensione degli effetti dell'interdittiva.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro connesso alla tutela della libertà di iniziativa economica nel sistema delle misure di prevenzione collaborative.

Massime di principio

  • Il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone gli stessi requisiti sostanziali del controllo giudiziario prescrittivo, incluso l'accertamento di un pericolo attuale di agevolazione mafiosa occasionale.
  • Il giudice della prevenzione deve valutare autonomamente e in modo complessivo la storia dell'impresa, il rischio attuale di infiltrazione, il pericolo di reiterazione dell'agevolazione, il bisogno di risanamento e la concreta bonificabilità, senza essere vincolato dall'accertamento compiuto dal Prefetto nel procedimento amministrativo.
  • Il controllo giudiziario è compatibile con un'agevolazione mafiosa occasionale accompagnata da un concreto pericolo di infiltrazione; quando invece l'infiltrazione si traduce in una permeazione stabile o in un condizionamento strutturale dell'impresa, non è sufficiente la misura meno invasiva del controllo giudiziario.
  • La bonificabilità dell'impresa mediante controllo giudiziario volontario è esclusa quando i rapporti personali, familiari, organizzativi ed economici con l'ambiente mafioso risultino cronicizzati o strutturali e non siano accompagnati da una cesura effettiva e da un progetto concreto di riorganizzazione aziendale.
  • Nel giudizio di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, ossia quando ometta del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo.
  • La rivalutazione dell'attendibilità di un collaboratore di giustizia, del significato di un'assoluzione e degli elementi fattuali sulla permeazione mafiosa dell'impresa costituisce, di regola, una questione di merito non sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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