Cassazione Penale, Sentenza n. 20056/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Graja Makram era stato dichiarato colpevole dal Giudice di pace di Fermo del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 e condannato a una multa di euro 15.000. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: (1) violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta insufficienza della motivazione del giudice; (2) violazione e omessa pronuncia sull'applicazione dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (richiesta della difesa di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai reati di competenza del giudice di pace). Il Giudice di pace aveva fondato la sua decisione su documentazione e accertamenti foto-dattiloscopici che avrebbero dimostrato l'esistenza di un provvedimento di espulsione e l'assenza di permesso di soggiorno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo la motivazione, seppure sintetica, sufficiente a collegare i dati probatori con la ritenuta integrazione del reato. Ha invece accolto il secondo motivo: il Giudice di pace non si è pronunciato sulla richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, norma che disciplina la rilevanza della particolare tenuità nei procedimenti di competenza del giudice di pace. Per questa assoluta carenza motivazionale la sentenza è stata annullata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 34 e rinviata per nuovo giudizio su quel punto al Giudice di pace di Fermo in diversa persona fisica. Il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice ha ritenuto integrato il reato sulla base degli accertamenti (rilievi foto-dattiloscopici e documentazione) che dimostravano espulsione e assenza di permesso di soggiorno; la motivazione, seppure sintetica, è stata considerata sufficiente a sostenere la condanna.
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art. 34, d.lgs. n. 274/2000
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità nei procedimenti di competenza del giudice di pace; quando la difesa invoca tale articolo il giudice deve espressamente pronunciarsi, e l'omessa valutazione è motivo di annullamento e rinvio.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis nei procedimenti di competenza del giudice di pace, privilegiando l'applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 nel relativo sistema sostanziale e processuale.
art. 125 e 546 cod. proc. pen.
art. 125 e art. 546 c.p.p.
Dedotta violazione per carenza di motivazione: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in quanto la sentenza impugnata, pur breve, ha indicato i dati probatori e la loro rilevanza ai fini della responsabilità.
Sez. U. n. 53683 del 22/06/2017, Pmp ed altri (giurisprudenza)
Sez. U. n. 53683/2017, Rv. 271587
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata richiamata per affermare che il rapporto tra art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non si risolve applicando il principio di specialità, e che per i reati di competenza del giudice di pace la disciplina della tenuità assume una funzione peculiare e conciliativa.
Massime di principio
- Quando la difesa chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in procedimenti di competenza del giudice di pace, il giudice è obbligato a pronunciarsi espressamente sull'art. 34 d.lgs. n. 274/2000; l'omissione è vizio che impone annullamento limitato e rinvio.
- Per i reati di competenza del giudice di pace l'art. 131-bis c.p. non è normalmente operativa secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; va considerata la speciale disciplina prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
- Una motivazione sintetica può essere comunque adeguata se consente di comprendere i dati probatori e il loro collegamento con la decisione: il difensore deve dunque indicare con precisione perché la motivazione sarebbe insufficiente per rendere il motivo rilevante in cassazione.
- In procedimenti celebrati in assenza dell'imputato il giudice può fondare la decisione su documentazione e accertamenti (es. rilievi foto-dattiloscopici), ma resta l'obbligo di considerare e decidere le questioni difensive rilevate, in particolare quelle che possono escludere o attenuare la punibilità.
- Per ottenere un esito favorevole su profili di tenuità, la difesa dovrebbe formulare espressamente la richiesta ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, fornire elementi concreti sulla scarsa gravità del fatto e sottolineare l'impatto conciliativo della misura, così da mettere il giudice nella necessità di valutare e motivare.
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