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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21914/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente, insieme ad altri medici, aveva agito in primo grado contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il pagamento di una remunerazione adeguata per la frequenza della scuola di specializzazione in Medicina dello Sport, ovvero in subordine il risarcimento del danno per l’inadempimento statale all’obbligo di recepire le direttive comunitarie in materia. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma aveva riformato la decisione rigettando la pretesa, rilevando che il corso di Medicina dello Sport non era incluso negli elenchi allegati alle direttive CEE e che non era stata provata una specializzazione analoga in almeno due Stati membri. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 345, comma 2, e 112 c.p.c., sostenendo che la mancata inclusione del titolo fosse stata eccepita per la prima volta in appello e quindi tardivamente; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2043 c.c. e delle direttive CEE richiamate, sostenendo che il risarcimento non potesse essere limitato alle sole specializzazioni incluse negli elenchi perché lo Stato avrebbe dovuto dare completa attuazione alla normativa comunitaria, con conseguente danno da perdita di chance per i medici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, nelle controversie sulla indennità/adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica, l’inclusione del corso negli elenchi allegati alle direttive europee, oppure la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegato e provato dal medico attore; la contestazione della controparte è quindi mera difesa e non è soggetta alla preclusione di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c., salvi gli effetti della non contestazione limitatamente ai fatti. Ha inoltre rilevato che il secondo motivo non spiegava perché l’inadempimento statuale potesse fondare un danno da perdita di chance se la specializzazione frequentata non rientrava tra quelle coperte dall’obbligo comunitario. Il ricorso è stato pertanto respinto; nulla è stato disposto per le spese in mancanza di difese della parte intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La contestazione circa la riconducibilità della specializzazione agli elenchi comunitari è mera difesa e non è preclusa in appello; la preclusione opera solo per eccezioni in senso proprio e non per contestazioni su fatti costitutivi, ferma la non contestazione dei fatti allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte esclude la violazione perché la questione della ricomprensione del corso negli elenchi è una questione giuridica e/o di fatto costitutivo della domanda, non un vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia.

  • art. 2043 c.c.

    È invocato per fondare la domanda risarcitoria, ma la Corte ritiene che il danno da inadempimento statale non sia spiegato in assenza del presupposto dell’assoggettamento della specifica scuola all’obbligo di remunerazione previsto dalle direttive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, rendendo applicabile l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nell’impugnazione.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È richiamato dalla ricorrente come fonte dell’obbligo di adeguata remunerazione per le scuole di specializzazione medica.

  • Direttive CEE nn. 362/75, 363/75, 82/76, 93/16

    Secondo la Corte, l’obbligo di adeguata remunerazione riguarda i corsi inclusi negli elenchi allegati o equipollenti a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri; la ricorrente non ha dimostrato che la Medicina dello Sport vi rientrasse.

Massime di principio

  • Nelle controversie per l’indennità/adeguata remunerazione delle scuole di specializzazione medica, la riconducibilità della scuola frequentata agli elenchi delle direttive comunitarie, oppure la sua equipollenza a corsi presenti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegata e provata dall’attore.
  • La contestazione della controparte circa la mancata inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari non integra un’eccezione in senso stretto e può essere proposta anche in appello; il divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c. non opera rispetto a mere difese su fatti costitutivi della pretesa.
  • La non contestazione può incidere solo sui fatti storici dedotti, come l’eventuale equipollenza della specializzazione, ma non sulla questione giuridica della riconducibilità del titolo agli elenchi normativi.
  • La domanda risarcitoria per mancata attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione non può essere accolta se non è allegato e dimostrato che la specifica specializzazione frequentata era tra quelle per cui l’ordinamento europeo imponeva la remunerazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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