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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23572/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione ipotecaria eseguita in conseguenza del mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2001, per un importo di euro 374.227,88 oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto, in sintesi, che il credito presupposto fosse divenuto definitivo per effetto di una sentenza passata in giudicato; che la comunicazione di iscrizione ipotecaria potesse essere notificata anche a mezzo posta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973; che eventuali vizi della notificazione fossero comunque sanati dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; e che il termine di prescrizione fosse decennale, per effetto dell’art. 2953 c.c., trattandosi di credito ormai cristallizzato da giudicato. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la nullità/illegittimità della sentenza per carenza di motivazione dell’atto impugnato; con il secondo ha contestato la disciplina e la validità della notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria avrebbe natura meramente cautelare e richiederebbe le forme degli atti giudiziari; con il terzo ha censurato l’applicazione della prescrizione, sostenendo che gli interessi sulle sanzioni sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale e che, nel caso concreto, sarebbero stati conteggiati ulteriori interessi oltre il termine quinquennale dal passaggio in giudicato della precedente sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non veniva individuato il paradigma dell’art. 360 c.p.c. né la specifica norma violata ed era stata riproposta una questione di merito già esaminata. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui contestava apoditticamente il rispetto dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 senza spiegazioni concrete né riproduzione della notifica; infondato nella parte in cui negava l’applicabilità dell’art. 26, affermando il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ha reputato il terzo motivo parimenti inammissibile per aspecificità e contraddittorietà, ma anche infondato in diritto, affermando che il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie, sorti dopo il passaggio in giudicato della sentenza che conferma l’avviso di liquidazione, si prescrive in dieci anni ex art. 2953 c.c. In conseguenza del rigetto, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate costituita.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità il vizio denunciato e il relativo paradigma normativo; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto del concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 156 c.p.c.

    Eventuali vizi della notificazione sono sanati se l’atto ha raggiunto il suo scopo, come avviene quando il destinatario propone ricorso.

  • art. 2953 c.c.

    Quando il credito è cristallizzato da giudicato, si applica la prescrizione decennale propria dell’actio iudicati anche agli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella tassonomia come onere della prova, ma nel testo non è espressamente applicato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: occorre indicare chiaramente il vizio denunciato, il paradigma dell’art. 360 c.p.c. e la norma asseritamente violata; altrimenti la censura è inammissibile.
  • In tema di riscossione delle imposte, la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria può essere eseguita anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal concessionario, secondo l’art. 26 d.P.R. 602/1973.
  • La notificazione è sanata quando l’atto raggiunge il suo scopo, sicché la proposizione del ricorso da parte del destinatario può elidere i vizi della notifica.
  • Se il credito posto a base della riscossione è divenuto definitivo per giudicato, il termine di prescrizione è quello decennale dell’art. 2953 c.c., applicabile anche agli interessi maturati sulle sanzioni amministrative pecuniarie sorti dopo il giudicato.
  • Una doglianza sulla prescrizione deve individuare con precisione il titolo giudiziale e gli accessori contestati; una formulazione generica o contraddittoria non consente il controllo di decisività in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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