Cassazione Civile, Ordinanza n. 04315/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'erede di un socio defunto ha chiesto la condanna della società al pagamento di una somma pari alla liquidazione della quota sociale del de cuius, nei limiti della propria quota ereditaria, con riserva di chiedere il maggior importo sino alla concorrenza del valore della quota. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore di un collegio arbitrale, ritenendo operante una clausola compromissoria statutaria che devolveva agli arbitri le controversie tra la società e gli eredi di un socio defunto. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento di competenza articolando sei motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la clausola dovesse essere intesa come arbitrato irrituale e che il giudice avrebbe dovuto preliminarmente qualificarne la natura; ha denunciato omessa pronuncia e omesso esame sul punto; ha inoltre dedotto che il credito era stato riconosciuto dalla società e quindi sarebbe divenuto diritto indisponibile, non compromettibile in arbitrato; infine ha censurato la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità per asserito abuso del diritto o del processo senza previo mutamento del rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la clausola statutaria, interpretata secondo il criterio distintivo tra arbitrato rituale e irrituale, manifestava la volontà di deferire la controversia a un arbitrato rituale: i termini usati nella clausola, come "controversie" e "giudizio" del collegio arbitrale, erano compatibili con un procedimento contenzioso; inoltre, né la previsione della decisione secondo equità né l'espressione "in via irrituale" erano elementi decisivi per qualificare l'arbitrato come irrituale, potendo coesistere con un arbitrato rituale. La Corte ha anche richiamato il principio per cui, in caso di dubbio, si deve preferire l'interpretazione che riconduce la clausola all'arbitrato rituale, modello ordinario e più garantito. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato perché il preteso riconoscimento stragiudiziale del credito non rende il diritto indisponibile né esclude la compromettibilità in arbitri. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva profili attinenti alla competenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato per affermare la rilevanza della qualificazione dell'arbitrato e il regime della decisione declinatoria di competenza in favore degli arbitri.
È richiamato per l'interpretazione della clausola compromissoria secondo la comune intenzione delle parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per i motivi di nullità processuale dedotti dal ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per la censura di omesso esame della natura dell'arbitrato.
È richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia.
È richiamato con riferimento al procedimento sommario di cognizione e alla dedotta omissione di mutamento del rito.
È richiamato per contestare la decisione che avrebbe dichiarato inammissibile o improcedibile la domanda senza mutare il rito.
È richiamato insieme agli artt. 2730 e 2735 c.c. per sostenere il riconoscimento del credito da parte della società.
È richiamato per il valore della confessione o del riconoscimento del debito.
È richiamato per gli effetti della confessione stragiudiziale.
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del riconoscimento del credito.
È richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
È richiamato per contestare la compromettibilità in arbitri di un diritto asseritamente indisponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel dubbio sulla qualificazione di una clausola compromissoria, l'interpretazione va orientata verso l'arbitrato rituale, considerato modello ordinario e maggiormente garantito, salvo elementi chiari in senso contrario.
- La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale dipende dalla funzione attribuita agli arbitri: nel primo caso essi esercitano un potere decisorio sostitutivo del giudice; nel secondo la decisione concorre a formare un risultato negoziale vincolante per volontà delle parti.
- Termini come "controversie" e "giudizio" sono indici testuali compatibili con l'arbitrato rituale, perché evocano un procedimento contenzioso e l'esercizio della funzione del giudicare.
- La previsione che gli arbitri decidano secondo equità o l'uso dell'espressione "in via irrituale" non sono, di per sé, decisivi per qualificare la clausola come arbitrato irrituale, potendo coesistere con un arbitrato rituale.
- Il riconoscimento stragiudiziale di un credito non trasforma automaticamente il relativo diritto in indisponibile e non impedisce, per ciò solo, la devoluzione della controversia ad arbitri.
- Una censura che non investa profili attinenti alla competenza è inammissibile nel regolamento di competenza.
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