Cassazione Civile, Ordinanza n. 27234/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile dopo la quale l'acquirente lamentava la presenza di vizi occulti della copertura: una trave del tetto, nascosta da un controsoffitto, sarebbe crollata e si sarebbe reso necessario il ripristino integrale della copertura. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria. In appello, i venditori ottenevano il rigetto della domanda sul rilievo che il vizio non fosse occulto, ma conosciuto o conoscibile dall'acquirente, perché nel contratto era richiamata l'autorizzazione alla manutenzione straordinaria del tetto e vi era allegata la relazione tecnica che descriveva le condizioni della copertura e indicava la sostituzione delle travi e dei travicelli usurati. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 283 c.p.c., sostenendo che la sanzione per l'istanza di sospensione infondata non può essere posta a carico della controparte, poiché è prevista in favore della Cassa delle ammende e ha natura punitiva, non compensativa; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione per la condanna alla restituzione della somma versata a titolo di sanzione; (3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 1494 c.c., assumendo che la trave era occultata dal controsoffitto e quindi il vizio non era visibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la condanna della ricorrente alla restituzione, in favore dei venditori, della somma di euro 3.500 versata da questi ultimi a titolo di sanzione ex art. 283 c.p.c. La sanzione per istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata ha natura punitiva, è irrogata in favore della Cassa delle ammende e non costituisce un importo corrisposto alla controparte; perciò non può esserne ordinata la restituzione a favore dell'appellata. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato, perché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la conoscibilità del vizio sulla base della relazione tecnica allegata e richiamata nel contratto, indipendentemente dalla visibilità materiale della trave nascosta. La sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione alla statuizione di condanna alla restituzione della sanzione, e decidendo nel merito la Cassazione ha eliminato tale statuizione. Sono state confermate le spese del grado di appello e compensate integralmente quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"sanzione pecuniaria dell'istanza di inibitoria inammissibile o manifestamente infondata"
la sanzione ha natura punitiva, è dovuta in favore della Cassa delle ammende e non può essere trasferita o restituita alla controparte appellata, che resta estranea al meccanismo sanzionatorio
richiamato dalla ricorrente per sostenere la finalità sanzionatoria dell'art. 283 c.p.c.
la censura di ultrapetizione è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo
in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il vizio non è decisivo se risulta comunque conosciuto o conoscibile dall'acquirente secondo l'ordinaria diligenza
Massime di principio
- La sanzione prevista per l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza ha funzione punitiva e non compensativa: il relativo importo non può essere posto a carico della parte vittoriosa nel giudizio di appello come se fosse una somma da restituire.
- Quando la decisione di merito accerti la conoscibilità del vizio sulla base di documentazione contrattuale o tecnica allegata e richiamata nell'atto di compravendita, la mera non visibilità materiale del difetto non è sufficiente a qualificare il vizio come occulto.
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, l'occultamento del difetto non sussiste se l'acquirente poteva conoscerne l'esistenza o la possibile incidenza tramite l'ordinaria diligenza e mediante i documenti espressamente richiamati nel contratto.
- La censura relativa all'ultrapetizione resta assorbita quando la decisione venga cassata per la previa erroneità della base normativa della condanna impugnata.
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