Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20362/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società finanziaria)

La controversia

Una società ammessa al concordato preventivo ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato il riconoscimento, in favore del gestore del Fondo rotativo pubblico, della natura privilegiata generale del credito restitutorio derivante da un finanziamento agevolato concesso ai sensi della disciplina sui sostegni pubblici alle imprese. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle preleggi, sostenendo che il contratto di finanziamento non qualificasse il credito come privilegiato e non richiamasse il d.lgs. n. 123 del 1998; ha inoltre sostenuto che il privilegio ex art. 9, comma 5, di tale decreto potrebbe operare solo nelle ipotesi tassative di revoca amministrativa previste dai commi precedenti, non anche in fattispecie diverse o nella sola fase successiva di gestione del rapporto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che l'orientamento consolidato interpreta la norma in senso funzionale e non meramente letterale, estendendo il privilegio anche alle patologie successive della gestione del rapporto, inclusa la risoluzione negoziale, purché il finanziamento rientri tra gli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se il contratto non lo richiami espressamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché i motivi si ponevano in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato ritenuto pienamente applicabile al caso concreto. Ha quindi confermato, in sostanza, il riconoscimento del privilegio generale del credito restitutorio del gestore pubblico del finanziamento agevolato. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale nella ricostruzione del privilegio e nell'interpretazione del contratto e della disciplina legale.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica del contratto che escluderebbe il privilegio, ma la Corte dà prevalenza alla qualificazione sostanziale dell'intervento pubblico.

  • art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il primato del significato letterale; la Corte ribadisce che l'interpretazione deve tener conto della ratio della disciplina e del suo ambito applicativo sostanziale.

  • art. 9, commi 1-5, d.lgs. n. 123 del 1998

    l'art. 9, comma 5, riconosce il privilegio generale al credito restitutorio relativo agli interventi pubblici di sostegno alle imprese; la norma si applica non solo alle ipotesi di revoca amministrativa iniziale ma anche alle patologie successive del rapporto, compresa la risoluzione negoziale, se il finanziamento rientra nella disciplina del decreto.

  • art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 133 del 2008

    norma richiamata per la concessione del finanziamento agevolato, rilevante ai fini dell'inquadramento dell'intervento pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la conseguenza processuale del rigetto/inammissibilità, cioè il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso e il deposito di memoria.

Massime di principio

  • Il privilegio generale previsto per il credito restitutorio derivante da finanziamenti pubblici agevolati non dipende dalla sola formula contrattuale, ma dall'effettiva riconducibilità dell'operazione a un intervento disciplinato dalla normativa di sostegno pubblico.
  • L'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 va interpretato in modo sistematico e teleologico: il privilegio si estende anche alle vicende patologiche successive alla concessione del finanziamento, non solo alle ipotesi di revoca amministrativa originaria.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi già smentita da un orientamento consolidato senza offrire elementi idonei a giustificarne il revirement.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina speciale sul privilegio, il giudice deve verificare la natura sostanziale dell'intervento pubblico, anche se il contratto di finanziamento non richiama espressamente la norma di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.