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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32130/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un avvocato per la restituzione della somma di euro 3.973,18 che il creditore aveva versato quale difensore antistatario della parte vittoriosa in primo grado, successivamente soccombente in appello. L'avvocato propose opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito; la causa fu riassunta davanti al giudice dichiarato competente. In secondo grado l'opponente dedusse la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per violazione dei termini a comparire previsti dagli artt. 318, 163-bis e 164 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di notifica a mezzo posta con deposito del plico presso l'ufficio postale, il perfezionamento dovesse farsi risalire al ritiro del piego da parte del destinatario; da tale data, a suo dire, non sarebbero decorsi i 45 giorni liberi necessari prima dell'udienza. Il Tribunale rigettò l'appello ritenendo valida la citazione; con il ricorso per cassazione fu denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 c.p.c., 163-bis c.p.c. e 318 c.p.c., oltre che la nullità della sentenza ex art. 159 c.p.c., assumendosi anche che il giudice d'appello avesse erroneamente richiesto la prova di una concreta lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, devono comunque osservarsi i termini di comparizione; ha inoltre precisato che, per la notifica a mezzo posta, il perfezionamento va desunto dai dati dell'avviso di ricevimento, ma ai fini del computo dei termini a comparire il dies a quo decorre dalla consegna al convenuto, non essendo applicabile in quel segmento il principio di scissione degli effetti della notificazione invocato dal ricorrente. Ha altresì escluso che, trattandosi di nullità espressamente prevista dalla legge, fosse necessaria la prova di una lesione in concreto del diritto di difesa. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità della vocatio in ius per mancato rispetto dei termini a comparire è nullità espressamente prevista dalla legge; ove non sanata, comporta la nullità degli atti successivi e della sentenza.

  • art. 163-bis c.p.c.

    I termini a comparire devono essere rispettati anche nella riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza; ai fini del loro computo rileva la data di consegna al convenuto.

  • art. 318 c.p.c.

    Nel procedimento davanti al giudice di pace la citazione in riassunzione deve rispettare i termini a comparire previsti dal sistema processuale.

  • art. 159 c.p.c.

    La nullità della citazione, se non sanata, travolge la sentenza pronunciata nel giudizio viziato.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    La comparsa di riassunzione deve indicare l'udienza di comparizione osservando i termini stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c.

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta rileva nel caso concreto per individuare il momento di perfezionamento della notifica dell'atto di riassunzione.

  • art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982

    In caso di deposito del piego presso l'ufficio postale e spedizione della raccomandata informativa, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, salvo ritiro anteriore del plico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nella parte in cui si esclude che fosse necessaria la prova di una concreta lesione del diritto di difesa; non viene applicato come regola decisiva dell'onere della prova.

Massime di principio

  • In caso di riassunzione del processo a seguito di declaratoria di incompetenza, la nuova citazione deve comunque rispettare i termini a comparire previsti dalla legge processuale; la riassunzione non elide di per sé il diritto della controparte a un termine minimo di difesa.
  • Per verificare il rispetto dei termini a comparire occorre avere riguardo, per il convenuto, alla data di ricezione/consegna dell'atto, non al momento di perfezionamento anticipato della notifica per il notificante.
  • Nelle notificazioni eseguite a mezzo posta, il perfezionamento va desunto dagli elementi risultanti dall'avviso di ricevimento; la data di ritiro del plico rileva solo se anteriore al decorso del termine di compiuta giacenza, mentre resta altrimenti irrilevante.
  • Quando la legge commina espressamente la nullità per la violazione di un termine processuale perentorio, non è necessario provare una specifica lesione concreta del diritto di difesa, perché il pregiudizio è presunto in astratto dal legislatore.
  • La nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire, se non sanata, travolge gli atti successivi e la sentenza resa nel giudizio viziato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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