Cassazione Civile, Ordinanza n. 26133/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attori)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che assumeva di aver partecipato, insieme ad altri, a una società di fatto costituita nel 1982 per l'esercizio di attività edilizia, formalmente occultata dietro l'apparenza di una ditta individuale intestata a uno solo dei partecipanti. In primo grado la domanda di accertamento della società di fatto e di liquidazione della quota veniva rigettata. In appello, i soccombenti in primo grado censuravano la sentenza sostenendo che la domanda originaria avrebbe riguardato solo una società di fatto, mentre l'appello avrebbe introdotto una domanda nuova, fondata sull'esistenza di una società occulta/dissimulata e sulla simulazione della ditta individuale e dei rapporti di lavoro fittizi. Contestavano anche che il giudicato interno si fosse formato sulla statuizione di rigetto della società di fatto. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciavano poi la falsa applicazione delle norme sulla confessione, sostenendo che la dichiarazione del 16.1.1989 attribuita a uno dei partecipanti non potesse valere come confessione piena dell'esistenza del rapporto societario o, comunque, che la Corte d'appello avesse errato nel valorizzarla come prova decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo che in appello fosse stata proposta una domanda nuova o che si fosse formato un giudicato interno, perché la domanda introduttiva già allegava la costituzione di una società di fatto convenzionalmente occultata mediante l'apparenza di un'impresa individuale intestata a uno dei soci. Ha quindi affermato che la Corte territoriale si era limitata a verificare la fondatezza della medesima prospettazione originaria, senza incorrere in ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. né in violazione dell'art. 345 c.p.c. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, perché diretta a ottenere una rivalutazione di merito del contenuto della dichiarazione del 16.1.1989; ha comunque ribadito che la confessione richiede un elemento soggettivo e uno oggettivo e che la Corte d'appello aveva correttamente apprezzato la dichiarazione insieme alle altre prove. Il ricorso incidentale dei controricorrenti è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nel frattempo corretta la statuizione sulle spese dal giudice a quo. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione al giudicato interno, ma escluso che si fosse formato nel caso concreto perché la domanda proposta in appello coincideva sostanzialmente con quella di primo grado
evocato dai ricorrenti in relazione all'apprezzamento delle prove e al giudicato interno; la Corte non ne ha ravvisato violazione
il divieto di domande nuove in appello non è violato se in appello si sviluppa una diversa qualificazione giuridica della medesima pretesa già allegata in primo grado
non vi è ultrapetizione quando il giudice d'appello decide entro il perimetro della domanda originaria, accertando l'effettiva esistenza del rapporto dedotto
richiamati dai ricorrenti sulla confessione; la Corte ribadisce che la confessione richiede ammissione di un fatto sfavorevole con elementi soggettivo e oggettivo
richiamato dai ricorrenti per contestare l'accertamento del rapporto societario; la Corte non ravvisa errori nell'applicazione del principio sulla società
la dichiarazione confessoria è comunque liberamente apprezzata dal giudice insieme alle altre prove nel caso di litisconsorzio necessario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La domanda volta ad accertare l'esistenza di una società di fatto non diventa domanda nuova se in appello viene letta e qualificata anche come dissimulazione o occultamento del medesimo rapporto societario, quando già in primo grado fosse stata allegata la sostanza del medesimo assetto negoziale.
- Il divieto di domande nuove in appello opera solo quando la pretesa introduce un fatto costitutivo diverso; non osta alla diversa qualificazione giuridica della stessa vicenda fattuale né all'applicazione di norme diverse rilevabili d'ufficio.
- Non si forma giudicato interno su una statuizione di rigetto quando l'impugnazione investe, in sostanza, il medesimo nucleo fattuale e giuridico della domanda originaria, anche se l'appellante usa una diversa etichetta descrittiva.
- La confessione, per essere tale, deve contenere l'ammissione di un fatto obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, accompagnata dalla consapevolezza di rendere tale ammissione; la sua valutazione, nei limiti consentiti, resta rimessa al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del contenuto delle prove documentali o testimoniali se la censura mira solo a contrapporre una lettura diversa del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
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