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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25125/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite trae origine da una complessa vicenda immobiliare risalente agli anni Sessanta, relativa a due contratti di compravendita con patto di riscatto aventi ad oggetto unità immobiliari di un edificio. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tali contratti fossero simulati e che il loro contenuto reale fosse una garanzia di restituzione di somme di denaro mutuate, in violazione del divieto di patto commissorio; aveva inoltre dichiarato la nullità del successivo contratto di locazione e accertato l'appartenenza dei beni agli eredi del proprietario originario. La corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha invece confermato la ricostruzione del tribunale e respinto l'appello principale degli acquirenti, accogliendo l'appello incidentale degli eredi limitatamente ad alcuni profili formali. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2744 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 384 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avrebbe nuovamente omesso di valutare tutti gli elementi probatori, dando rilievo solo a quelli favorevoli agli eredi; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per avere la sentenza ignorato elementi che, a loro dire, escludevano l'esistenza di un mutuo usurario garantito dai trasferimenti immobiliari, l'assenza di prova della simulazione della locazione e la mancata riconducibilità di alcune cambiali al preteso mutuo; (3) violazione degli artt. 1500, 1501 e 1503 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il contratto andava qualificato come vera vendita con patto di riscatto e non come negozio simulato in frode alla legge; (4) violazione degli artt. 1343, 1418 e 2744 c.c., deducendo che i negozi erano realmente voluti e che non vi era stata coercizione dell'alienante; (5) mancata ammissione di interrogatorio formale, prova testimoniale e giuramento suppletorio richiesti nella fase di merito. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, secondo e quarto motivi fossero diretti, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità; ha escluso altresì la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, comprensibile e non apparente, fondata su plurimi indici presuntivi della simulazione e della funzione di garanzia dei trasferimenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la corte territoriale aveva in realtà esaminato la questione della qualificazione del contratto e aveva spiegato perché la vendita con patto di riscatto fosse stata utilizzata come schermo per un patto commissorio vietato. Anche il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché i ricorrenti non avevano dimostrato la decisività dei mezzi istruttori non ammessi; quanto al giuramento suppletorio, la Corte ha ricordato che il giudice ne ha mera facoltà, non obbligo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso per cassazione dichiarandolo inammissibile, ha confermato la sentenza di rinvio che aveva rigettato l'appello principale degli acquirenti e riconosciuto la sostanziale validità della ricostruzione del tribunale sulla simulazione dei contratti di compravendita con patto di riscatto come operazioni poste a garanzia di un finanziamento. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2744 c.c.

    il divieto di patto commissorio impedisce che un trasferimento apparente sia utilizzato come garanzia del rimborso di somme di denaro, con acquisizione definitiva del bene in caso di mancata restituzione.

  • art. 112 c.p.c.

    non risulta violato quando il giudice affronta la questione giuridica devoluta e la decide con motivazione espressa.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se la decisione sia fondata su prove non dedotte o su una utilizzazione impropria di prove legali, non per contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera diversa lettura delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.

  • art. 384 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la censura che non si confronti con tale dictum è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 1500 c.c.

    richiamato per la vendita con patto di riscatto, ma la Corte osserva che lo schema negoziale può essere usato come schermo per un patto commissorio vietato.

  • art. 1501 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del patto di riscatto.

  • art. 1503 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del patto di riscatto.

  • art. 1343 c.c.

    evocato per sostenere la illiceità della causa del negozio dissimulato.

  • art. 1418 c.c.

    evocato per sostenere la nullità dei negozi dissimulati o illeciti.

  • art. 240 c.p.c.

    il giuramento suppletorio è rimesso alla facoltà del giudice, non a un obbligo.

  • art. 383 c.p.c.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di rinvio è regolato dalla legge processuale vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la censura è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere un riesame del merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disapplicato prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non basta lamentare una diversa lettura degli indizi.
  • Nel testo attuale dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione apparente o mancante.
  • La vendita con patto di riscatto può essere riqualificata come operazione in frode al divieto di patto commissorio quando il prezzo non è il corrispettivo di una vera compravendita, ma l'erogazione di un mutuo garantito dal trasferimento del bene.
  • In sede di impugnazione, chi contesta il diniego di prove deve indicarne la decisività, cioè la concreta idoneità a mutare l'esito della controversia; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il giuramento suppletorio non è un mezzo istruttorio dovuto: il giudice di merito ha solo la facoltà di deferirlo, e il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile come errore in sé.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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