Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09280/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Un ente speciale regionale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un comune per il pagamento di somme dovute in relazione a forniture idriche fatturate nel 2014. Il comune proponeva opposizione, ma il tribunale accoglieva l’opposizione per mancanza del fascicolo di parte dell’opposta. In appello, però, la corte territoriale riformava la decisione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il comune alle spese della metà dei due gradi. Il comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) deduceva errori nella ricostruzione del deposito dei fascicoli, sostenendo che in appello non erano stati depositati correttamente il fascicolo monitorio e quello dell’opposizione; 2) lamentava nullità per omessa pronuncia e violazione delle norme sul processo civile telematico, sull’attestazione di conformità e sulla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, sostenendo che gli atti notificati erano privi di valida attestazione di conformità e che il decreto notificato risultava qualificato in modo errato rispetto all’originale; 3) denunciava illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la corte d’appello avrebbe prima affermato che la validità dell’atto notificato va valutata senza ricorrere all’originale, ma poi lo avrebbe confrontato con l’originale stesso, e comunque avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le irregolarità nonostante il disconoscimento dell’atto e le difficoltà difensive dell’ente; 4) contestava la regolazione delle spese, sostenendo che la soccombenza era stata dell’ente creditore nel primo grado e che il giudice d’appello avrebbe dovuto tenerne conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, i primi tre motivi, rilevando che le irregolarità denunciate riguardavano gli atti introduttivi del primo grado ma non avevano impedito al comune di difendersi nel merito. La Corte ha affermato che, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa, gli errori denunciati restano mere irregolarità e non compromettono la validità del contraddittorio; ha inoltre escluso la possibilità di un disconoscimento degli atti da parte di un soggetto diverso dall’autore degli stessi. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha reputato manifestamente infondato, osservando che la condanna alle spese va rapportata all’esito del processo al momento della decisione sulla regolazione delle spese, sicché la soccombenza del primo grado non rileva se in appello la parte soccombente è divenuta l’altra; in ogni caso, la corte d’appello aveva già disposto una compensazione parziale delle spese in favore del comune. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del comune al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la corte di merito aveva comunque esaminato il nucleo delle doglianze, verificando se vi fosse stata una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione delle regole di valutazione degli atti e delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale sull’assenza di lesione concreta del diritto di difesa.

  • art. 169, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che in appello non operino i termini di decadenza per il deposito dei fascicoli; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012

    Richiamato in tema di processo civile telematico e attestazione di conformità; la Corte ha escluso che le irregolarità dedotte abbiano inciso sul diritto di difesa.

  • art. 16-undecies, comma 1, d.l. 179/2012

    Richiamato in tema di attestazione di conformità degli atti telematici; la Corte non ha ravvisato una nullità rilevante.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della copia notificata del ricorso; la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • art. 643 c.p.c.

    Richiamato in tema di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo in copia autentica; la Corte ha valorizzato il raggiungimento dello scopo e l’assenza di pregiudizio difensivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per lamentare vizi di motivazione; la Corte non ha riscontrato la denunciata illogicità o contraddittorietà.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha escluso la dedotta contraddittorietà rilevante.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese; la Corte ha ribadito che le spese seguono l’esito finale del giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha osservato che la corte d’appello aveva già disposto una compensazione parziale e che non era comunque dovuta una ulteriore compensazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le irregolarità formali degli atti introduttivi del giudizio non determinano nullità quando non incidono concretamente sul diritto di difesa e il contraddittorio si è comunque regolarmente instaurato.
  • Nel processo civile telematico, eventuali difetti di attestazione di conformità o altre anomalie nella copia notificata non comportano, di per sé, invalidità se la parte destinataria ha potuto comprendere la pretesa e difendersi nel merito.
  • La valutazione della validità dell’atto va condotta in relazione alla funzione difensiva raggiunta: il vizio resta irrilevante se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo processuale.
  • La regolazione delle spese segue l’esito complessivo del grado in cui la condanna viene pronunciata; la soccombenza del primo grado non impedisce che la parte soccombente in appello sia tenuta alle spese del giudizio.
  • La mera allegazione di difficoltà difensive non basta a trasformare un’irregolarità formale in una nullità processuale: occorre indicare in modo concreto quale pregiudizio difensivo sia derivato dal vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.