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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34571/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente, già direttore generale di una società, aveva agito per far accertare la giusta causa delle dimissioni rassegnate e ottenere le connesse spettanze: indennità sostitutiva del preavviso, retribuzione del mese di aprile 2019, competenze di fine rapporto e TFR. Deduceva che la società avesse inadempiuto agli obblighi contrattuali, in particolare con riferimento a previsioni del contratto individuale di lavoro relative agli obiettivi economici e ad altri profili dell’attività direttiva, nonché al mancato versamento di contributi a fondi integrativi. Il Tribunale aveva respinto la domanda e accolto la riconvenzionale della società; la Corte d’appello aveva confermato nel merito, reputando inammissibili nuovi documenti prodotti in appello e ritenendo non provati i fatti posti a base della giusta causa. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: errata applicazione dell’art. 437 c.p.c. per il mancato esame e l’illegittima esclusione di documenti nuovi prodotti in appello; omessa o apparente motivazione per mancata considerazione di documenti decisivi; violazione delle regole di valutazione della prova e degli artt. 115, 116 c.p.c.; violazione dell’onere probatorio; erronea valutazione dell’inadempimento contrattuale e della giusta causa ex art. 2119 c.c. e della disciplina collettiva applicabile; mancata considerazione unitaria del comportamento datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti in appello e il mancato esame della loro indispensabilità, in particolare del documento relativo agli ordini/acquisti, potenzialmente decisivo per verificare l’inadempimento contrattuale e la sussistenza della giusta causa di dimissioni. Ha affermato che nel rito del lavoro la produzione documentale in appello non è soggetta a preclusione assoluta e può essere ammessa se indispensabile ai fini della decisione. I motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato quale base della giusta causa di dimissioni; la valutazione della sua sussistenza richiede l’esame complessivo degli inadempimenti dedotti e della prova disponibile

  • art. 24 del CCNL dei Dirigenti del Terziario

    invocato dal ricorrente come disciplina contrattuale della giusta causa/cessazione del rapporto, da valutare insieme alla disciplina codicistica

  • art. 16 del CCNL Dirigenti Industria

    richiamato in via alternativa come disciplina collettiva applicabile alla giusta causa

  • art. 437 c.p.c.

    nel rito del lavoro la produzione di documenti nuovi in appello non è preclusa in modo assoluto; il giudice può ammetterli, anche d’ufficio, se indispensabili ai fini della decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come norme sul perimetro dei motivi di ricorso dedotti dal ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di corretta percezione e valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova circa l’inadempimento posto a fondamento del recesso

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione all’inadempimento contrattuale della datrice di lavoro

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alle conseguenze dell’inadempimento nel rapporto contrattuale

  • art. 1457 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di specifica statuizione autonoma

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in tema di correttezza nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di buona fede nell’esecuzione del contratto

  • art. 2727 c.c. e ss.

    richiamati in relazione alla valutazione presuntiva della prova

  • art. 2100 c.p.c.

    richiamato testualmente nel ricorso, senza autonoma trattazione nel decisum

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato testualmente nel ricorso, senza autonoma trattazione nel decisum

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato testualmente nel ricorso, senza autonoma trattazione nel decisum

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la produzione di documenti nuovi in appello non è soggetta a un divieto assoluto: il giudice deve valutarne l’ammissibilità in concreto, potendoli ammettere anche d’ufficio quando siano indispensabili per superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto azionato.
  • L’indispensabilità della nuova prova/documentazione va apprezzata in relazione alla sua capacità di incidere in modo decisivo sulla ricostruzione dei fatti controversi, non essendo sufficiente un generico richiamo a preclusioni istruttorie del primo grado.
  • Quando la controversia riguarda la giusta causa di dimissioni, il giudice deve esaminare in modo effettivo i documenti potenzialmente decisivi per verificare l’asserito inadempimento del datore di lavoro e non può arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità fondata su un inesistente divieto processuale.
  • La mancata ammissione di una prova può essere censurata in cassazione quando si traduca nell’omissione di motivazione su un punto decisivo e la prova pretermessa sia idonea a smentire con certezza le altre risultanze poste a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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