Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21482/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di irrogazione sanzione di euro 7.000 per l'insufficiente versamento di euro 3.500 di contributo unificato tributario dovuto per un precedente ricorso. Il contribuente aveva eccepito l'erroneità della declaratoria di inammissibilità del primo ricorso, sostenendo che la notifica dell'atto sanzionatorio a mezzo posta non si fosse perfezionata alla data della compiuta giacenza indicata dai giudici di merito, ma solo quando egli aveva ritirato materialmente il plico presso l'ufficio postale il 4 gennaio 2019. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 149 c.p.c., del principio di scissione degli effetti della notificazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il termine di 60 giorni per impugnare non potesse decorrere prima dell'effettiva conoscenza dell'atto. Con il secondo motivo lamentava ancora violazione della disciplina della notificazione, assumendo che la sola spedizione della raccomandata informativa fosse sufficiente a far decorrere i dieci giorni della compiuta giacenza e che la data rilevante fosse quella del ritiro del plico. La Corte ha però ritenuto il primo motivo infondato, affermando che, per la notifica a mezzo posta, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevano esclusivamente i dati risultanti dall'avviso di ricevimento e che, una volta maturata la compiuta giacenza, il termine decorre dalla scadenza del decimo giorno, non assumendo rilievo il ritiro successivo del piego. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova in cassazione, non risultante trattata nei gradi di merito, e comunque incompatibile con quanto accertato nella sentenza impugnata sulla data del tentativo di notifica e della comunicazione al destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il termine per impugnare decorre dalla compiuta giacenza e non dal successivo ritiro del plico da parte del destinatario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché prospettava per la prima volta in cassazione una diversa data di spedizione della raccomandata e quindi una questione nuova non introdotta nei precedenti gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore dell'intimato, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari è ammessa e rileva secondo la disciplina speciale del servizio postale e della legge n. 890/1982; il richiamo del ricorrente al principio di scissione non consente di spostare il dies a quo dell'impugnazione oltre la compiuta giacenza.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 5

    È stata invocata come norma sul vizio denunciabile in cassazione; la Corte ha escluso la fondatezza del vizio e, per il secondo motivo, ha rilevato l'inammissibilità perché fondato su una questione nuova.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4

    In caso di deposito del plico presso l'ufficio postale e mancato ritiro, la notificazione si perfeziona per il destinatario con il decorso di dieci giorni dal deposito; il ritiro successivo è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, mentre potrebbe rilevare solo se anteriore.

  • L. n. 890 del 1982, artt. 12 e 14

    La disciplina della notificazione postale è ritenuta applicabile anche agli atti amministrativi della pubblica amministrazione.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di conoscibilità dell'atto, ponendo la decorrenza del termine di impugnazione allo scadere del periodo di giacenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva la compiuta giacenza maturata allo spirare del termine di dieci giorni dal deposito del piego presso l'ufficio postale, non il successivo ritiro materiale dell'atto da parte del destinatario.
  • Per stabilire esistenza, ritualità e tempestività della notificazione postale occorre fare riferimento ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, che costituisce il documento idoneo a provare data di perfezionamento e soggetto consegnatario.
  • Il principio di scissione degli effetti della notificazione opera per distinguere il momento perfezionativo nei confronti del notificante e del destinatario, ma non consente di spostare il dies a quo del termine di impugnazione oltre il momento in cui opera la presunzione di conoscibilità derivante dalla compiuta giacenza.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o diverse rispetto a quelle trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; chi deduce una questione ha l'onere di dimostrare e indicare specificamente di averla già proposta nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.