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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34578 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia chiedeva il rimborso dell’IVA versata sui compensi per la riscossione dei contributi consortili nel periodo 1991-1997, dopo averla restituita ai consorzi in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4033, depositata il 24 dicembre 1997. Contestava il rigetto delle istanze di rimborso e sosteneva che non operasse il termine decadenziale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, perché i pagamenti sarebbero stati imposti da un provvedimento coattivo; in subordine, ne sosteneva la decorrenza dalla circolare ministeriale n. 52/E del 26 febbraio 1999 anziché dalla data dei pagamenti. In Cassazione, con un unico motivo, denunciava violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2033 e 2943 c.c., insistendo sulla natura coattiva dei rimborsi.

La decisione

La CTP di Pisa aveva riunito e respinto i ricorsi con sentenza n. 37/01/13; la CTR aveva respinto l’appello. La Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia: l’eccezione relativa alla natura coattiva del pagamento era coperta da giudicato interno, poiché non risultava specificamente devoluta in appello, e la ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione il contenuto integrale del motivo d’appello necessario a verificarlo. Ha inoltre richiamato il principio per cui il rimborso oltre il termine decadenziale è ammesso solo per l’IVA che il prestatore abbia effettivamente restituito al committente in esecuzione di un comando coattivo, non per somme restituite spontaneamente. Equitalia è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 7.300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso dell'imposta anche dopo il decorso del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nel solo caso in cui il richiedente prestatore di un servizio abbia a sua volta effettivamente rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo

    Il termine decadenziale non impedisce il rimborso oltre la sua scadenza solo quando il prestatore abbia effettivamente restituito l’IVA al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo; la restituzione spontanea non basta.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10

    Il tribunale toscano ha ritenuto che il servizio di riscossione dei contributi fosse da ritenersi escluso da imposizione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, condannando l'agente a restituire ai consorzi di bonifica l'IVA sugli aggi anzidetti.

    Nel giudizio civile richiamato, il servizio di riscossione dei contributi consortili era stato considerato escluso dall’IVA; tale statuizione aveva portato alla restituzione dell’imposta ai consorzi, ma non dimostrava, da sola, che il pagamento fosse avvenuto in esecuzione di un comando coattivo ai fini del rimborso fiscale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, degli artt. 2033 e art. 2943 c.c.

    La disposizione è indicata come base processuale della censura per violazione o falsa applicazione di legge proposta in Cassazione.

  • Codice civile, artt. 2033 e 2943

    Equitalia li ha invocati come norme sulla ripetizione dell’indebito e sull’interruzione della prescrizione; la Corte non ha sviluppato una distinta interpretazione di tali disposizioni, rigettando la censura per la preclusione derivante dal giudicato interno e per l’insufficiente specificazione del motivo.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    L’Agenzia delle entrate si è costituita esclusivamente ai fini della partecipazione all’udienza di discussione; la norma è menzionata per descrivere tale attività processuale, senza una distinta questione interpretativa.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la disciplina introdotta dalla legge comporta l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, art. 1 bis.

    Accertato il rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere il rimborso IVA oltre il termine decadenziale, il prestatore deve dimostrare di avere effettivamente restituito l’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo; una restituzione spontanea o la sola pretesa del committente non sono sufficienti.
  • Le questioni non specificamente devolute con l’appello possono diventare coperte da giudicato interno. La Cassazione può rilevare tale giudicato d’ufficio se il giudice d’appello non si è pronunciato, neppure implicitamente, sulla questione.
  • Chi denuncia in Cassazione che una questione era stata sollevata in appello deve indicare con precisione e riportare gli elementi essenziali dell’atto: il principio di autosufficienza non consente alla Corte di ricostruirne il contenuto esaminando direttamente i fascicoli.
  • Il rigetto del ricorso comporta, quando ricorrono i presupposti temporali e processuali previsti, l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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