Sentenza n. 1037/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto prefettizio prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato via PEC in pari data con cui il Prefetto della Provincia di Cuneo ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciato in data -OMISSIS-emesso dal Questore di Cuneo in data -OMISSIS-; e, per quanto possa occorrere, della nota informativa del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo in data -OMISSIS- con cui il -OMISSIS- veniva deferito all'A.G. e del contestuale provvedimento di ritiro cautelare delle armi e munizioni in suo possesso e del titolo autorizzatorio; della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata in data 28/05/2021 con cui il Dirigente la divisione P.A.S.I. della Questura di Cuneo comunicava l'avvio del procedimento di revoca licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciato in data 29/07/2015; della nota prot. -OMISSIS- del 26/08/2021 recante determinazioni in merito al procedimento relativo alla revoca del porto d'armi del Dirigente la divisione P.A.S.I. della Questura di Cuneo; del decreto del Questore di Cuneo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data con cui il Questore della Provincia di Cuneo ha decretato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. 917825-O; di ogni ulteriore atto presupposto, coevo, connesso e conseguente, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’8/9/2022: del decreto prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 18/06/2022, adottato dal prefetto della Provincia di Cuneo, con il quale ai sensi dell’art. 39 TULPS è fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere qualsiasi tipo di arma diffidando altresì il prevenuto a cedere entro 150 giorni le armi eventualmente possedute disponendone, in difetto, la confisca (doc. n. 21) e, in quanto di ragione, degli atti tutti antecedenti, presupposti, preordinati e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca del porto di fucile per uso caccia, decreto questorile di revoca della licenza e successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, il rigetto del ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, il successivo divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni. La vicenda traeva origine da un controllo presso l'abitazione, nel corso del quale erano state rinvenute sedici cartucce in più rispetto a quelle denunciate e una carabina calibro 22 con caricatore inserito e tre colpi, nonché dal tentativo di occultamento del caricatore. Il ricorrente era stato denunciato per detenzione abusiva di armi e violazione degli obblighi di custodia; il procedimento penale era stato definito con estinzione del reato per oblazione e confisca delle armi sequestrate. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 54 TULPS, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di presupposto e sviamento, sostenendo che la revoca del porto d'armi non potesse essere adottata prima del divieto di detenzione. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 38 e 39 TULPS, degli artt. 58 e 97 del relativo regolamento e dell'art. 20-bis, comma 2, l. 110/1975, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e erronea valutazione dei fatti: secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe fondato il giudizio di pericolosità sulla sola denuncia penale, senza considerare l'estinzione del reato per oblazione, la custodia delle armi in armadio blindato, la natura delle cartucce e la quantità effettivamente detenuta. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del principio di proporzionalità, oltre a difetto di motivazione, istruttoria e travisamento, assumendo l'assenza di pericolosità sociale e l'eccessività delle misure adottate. Le medesime censure sono state riproposte contro il divieto prefettizio di detenzione.
La decisione
Il TAR ha riunito logicamente l'esame del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, respingendoli integralmente. Ha ritenuto che gli artt. 11, 39 e 43 TULPS attribuiscano all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi. I provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono la prova di un effettivo abuso dell'arma, essendo sufficiente una prognosi ragionevole di possibile uso improprio. La denuncia penale, le eccedenze di munizioni, la carabina con caricatore inserito e colpi disponibili e il tentativo di occultamento del caricatore costituivano elementi specifici e oggettivi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche indipendentemente dall'esito penale e dall'estinzione del reato per oblazione. Il giudice ha escluso contraddizioni tra gli atti di polizia e ha ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, che avevano valorizzato anche la presenza nell'abitazione di figli minori e il rischio di accesso all'arma. Ha inoltre ritenuto prevalenti le esigenze di pubblica incolumità rispetto all'interesse privato al mantenimento della disponibilità delle armi, escludendo la violazione della proporzionalità. Quanto al rapporto tra divieto di detenzione e revoca del porto d'armi, il TAR ha affermato che, una volta adottato il divieto di detenzione, la revoca del porto d'armi deve necessariamente conseguirne; tuttavia, il previo divieto non costituisce presupposto indefettibile né condizione di legittimità della revoca, poiché i due procedimenti possono fondarsi autonomamente sulla medesima vicenda fattuale e concludersi in successione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
"Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione"
La disposizione distingue i casi vincolati di revoca da quelli discrezionali e consente di valutare la buona condotta e l'affidabilità del titolare.
"Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne"
Il divieto di detenzione può essere adottato in funzione preventiva sulla base di una ragionevole prognosi di possibile abuso, senza necessità di un abuso effettivamente consumato.
"La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"
Il rilascio o il mantenimento del porto d'armi presuppone buona condotta e affidabilità; l'autorità può valorizzare anche fatti non penalmente rilevanti o non definiti con condanna.
La violazione degli obblighi di custodia delle armi è stata considerata, insieme agli altri elementi fattuali, indice di possibile inaffidabilità.
"detenzione abusiva di armi"
La denuncia per un illecito concernente direttamente la materia delle armi costituisce elemento valutabile nel giudizio amministrativo di affidabilità, anche se il procedimento penale si conclude per oblazione.
È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati.
È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale il porto d'armi non configura un diritto soggettivo.
Massime di principio
- I provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione delle armi e i provvedimenti questorili di revoca o diniego del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; è quindi sufficiente una ragionevole prognosi di possibile abuso, senza necessità di dimostrare un abuso effettivamente verificatosi o una condanna penale definitiva.
- Nel valutare l'affidabilità del detentore o del titolare di un porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e può considerare, mediante un'istruttoria basata su elementi specifici, anche fatti non penalmente rilevanti, procedimenti definiti senza condanna o condotte estranee alla gestione diretta delle armi, purché idonei a fondare una prognosi negativa.
- Eccedenze di munizioni rispetto a quelle denunciate, custodia di un'arma con caricatore inserito e munizioni disponibili e condotte di occultamento durante un controllo possono costituire elementi oggettivi e sufficienti per ritenere il soggetto non affidabile, anche quando egli contesti la rilevanza penale dei fatti o il procedimento penale sia stato estinto per oblazione.
- Il previo divieto di detenzione delle armi non è presupposto indefettibile della legittimità della revoca del porto d'armi: i due procedimenti possono essere autonomamente fondati sulla medesima vicenda e concludersi in successione. Tuttavia, una volta adottato il divieto di detenzione, la revoca del porto d'armi deve necessariamente conseguirne.
- Nella materia delle armi, il controllo giudiziale sulla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza verifica la presenza di elementi fattuali specifici, la coerenza dell'istruttoria e l'adeguatezza della motivazione; le esigenze di pubblica incolumità prevalgono sull'interesse privato al mantenimento della disponibilità delle armi quando emergano concreti indici di inaffidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →