Cassazione Civile, Ordinanza n. 22036/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un soggetto che aveva eseguito lavori di appalto per un condominio otteneva due decreti ingiuntivi nei confronti di singoli condomini per il pagamento pro quota del corrispettivo. Nei giudizi di opposizione e di impugnazione della delibera assembleare che aveva ripartito il debito tra i condomini, il tribunale accolse le opposizioni e annullò la delibera. L'appellante impugnò la decisione, ma la corte territoriale dichiarò l'appello inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, ritenendo tardiva o comunque non rispettosa dei termini la notificazione dell'atto di integrazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava tale declaratoria, ma il ricorso veniva redatto in modo meramente narrativo e generico, senza formulare specifici motivi riconducibili ai vizi di cui all'art. 360 c.p.c. e senza indicare con precisione gli atti e documenti posti a base delle censure; in memoria veniva anche prospettata una violazione dell'art. 1277 c.c., ritenuta però inconferente rispetto alla ratio decidendi processuale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse radicalmente carente dei requisiti di specificità e di autosufficienza richiesti dall'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c., perché non conteneva censure chiare e tecnicamente inquadrabili in uno dei motivi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., ma solo una ricostruzione della vicenda processuale e doglianze generiche di merito. Ha inoltre escluso la necessità di disporre un termine per l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica, richiamando il principio di ragionevole durata del processo: quando il ricorso è prima facie inammissibile o infondato, tali attività sono superflue. Non essendosi costituite le parti intimate, non sono state liquidate spese. È stato poi dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere in modo specifico e autosufficiente i motivi di impugnazione e l'indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Richiamato in relazione ai termini a comparire per l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello.
art. 331, secondo comma, c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio, in presenza di litisconsorzio processuale, comporta l'inammissibilità dell'appello.
Il giudice deve adottare misure per assicurare la sollecita definizione del processo, evitando attività processuali superflue.
Richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. come base del potere del giudice di evitare dilazioni inutili.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: le censure devono essere immediatamente riconducibili a uno dei motivi tipizzati dalla norma.
Richiamato nella memoria del ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la decisione impugnata si fondava su una ratio processuale e non sul merito dell'obbligazione pecuniaria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone censure specifiche, chiare e riconducibili a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c., limitandosi a una narrazione dei fatti o a doglianze di merito.
- L'art. 366 c.p.c. richiede che il ricorso indichi con precisione sia le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione sia gli atti e i documenti rilevanti; la loro omissione impedisce il controllo di legittimità.
- Quando il ricorso appare prima facie inammissibile o infondato, è superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione delle notifiche, poiché ciò contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo.
- Se la sentenza impugnata è fondata su una ratio processuale, è inconferente una censura che investa esclusivamente il merito sostanziale della controversia.
- Nel giudizio di legittimità, la genericità e la confusione delle censure impediscono di ricondurre il ricorso alla struttura vincolata prevista dall'art. 360 c.p.c.
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