Cassazione Penale, Sentenza n. 36200/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All’imputato era stata contestata la bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della MA.RE.OS. Cosmetici s.r.l., quale amministratore di fatto. Il Tribunale lo aveva dichiarato colpevole; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 dicembre 2025, aveva riqualificato il fatto come bancarotta semplice documentale ai sensi dell’art. 217 R.D. n. 267/1942 e dichiarato il reato estinto per prescrizione. Non risultava costituita parte civile. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 129, comma 2, e 531 c.p.p. e delle norme fallimentari richiamate, sostenendo che dagli atti e dalla stessa motivazione d’appello sarebbe emersa ictu oculi l’assenza della qualità di amministratore di fatto, presupposto del reato proprio, e chiedendo quindi il proscioglimento nel merito anziché la declaratoria di prescrizione; a sostegno ha richiamato l’asserita natura episodica, indiretta, temporalmente antecedente o non gestoria degli elementi valorizzati, nonché l’esclusione del dolo specifico e di condotte distrattive. 2) Violazione delle norme sulla motivazione e sulle impugnazioni, deducendo che la Corte d’appello avrebbe risposto in modo apparente e adesivo alle censure sulla qualità di amministratore di fatto, senza spiegare perché gli elementi dimostrassero una gestione continuativa, significativa e autonoma, né confrontarsi con le deduzioni circa l’assenza di rapporti con interlocutori societari e l’irrilevanza di singole assemblee o del ruolo in una società collegata. 3) Violazione dell’art. 2639 c.c. e delle norme fallimentari, nonché vizio di motivazione, per avere ritenuto integrata l’amministrazione di fatto sulla base di indici che, secondo la difesa, non provavano l’esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori. 4) In subordine, violazione degli artt. 110 e 117 c.p., dell’art. 2639 c.c. e dell’art. 521 c.p.p., lamentando che la sentenza avrebbe sovrapposto la qualità di amministratore di fatto alla possibile partecipazione dell’extraneus, senza accertare uno specifico contributo causale, concreto e consapevole. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 c.p.p.; il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità e la difesa ha insistito per l’accoglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, rilevando che, in assenza di parte civile e di rinuncia alla prescrizione, la prevalenza del proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l’innocenza emerga dagli atti in modo evidente e non contestabile, senza approfondimenti o rivalutazioni probatorie. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato elementi capaci di dimostrare tale evidenza: le censure riproponevano questioni già affrontate dai giudici di merito e non rendevano manifesta l’estraneità dell’imputato. La Corte territoriale aveva motivato sulla qualità di amministratore di fatto e aveva valorizzato, nel quadro complessivo, il coinvolgimento dell’imputato nella società, le operazioni di gestione economica e finanziaria successive all’acquisizione della quota da parte della moglie, i contatti con fornitori e la partecipazione a trattative, nonché le cointeressenze tramite società a lui riconducibili. Gli elementi pregressi, pur anteriori al periodo formalmente contestato, erano stati considerati indicativi di un interessamento da valutare nel contesto complessivo. La Corte ha escluso che l’assenza di prova del dolo fraudolento o di condotte distrattive fosse incompatibile con il mantenimento della qualifica soggettiva rilevante per la residua bancarotta semplice documentale, e ha respinto anche la censura di motivazione apparente. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché non indicava elementi idonei a escludere in modo evidente il coinvolgimento dell’imputato quale amministratore di fatto; non si è quindi resa necessaria una diversa qualificazione come extraneus concorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta congrua in ragione della colpa nei profili d’inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di assenza di parte civile – come nel caso di specie – riprende, infatti, vigore la regola generale della definizione del processo penale improntata alla celerità che reca con sé la necessità di fermarsi all’evidenza della innocenza senza dover approfondire il tema della responsabilità penale sotto il profilo della insufficienza o mancanza di prova.
Quando, dopo una condanna, è maturata la prescrizione e non vi è parte civile, il proscioglimento nel merito prevale solo se l’innocenza emerge dagli atti con evidenza immediata; non è consentito svolgere un approfondimento sulla sufficienza o insufficienza della prova.
Le Sezioni Unite hanno dunque chiarito che l'unico vincolo nascente dalla citata sentenza della Corte costituzionale riguarda l'impossibilità di interpretare l'art. 578 cod. proc. pen. nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale.
In presenza di statuizioni civili da decidere dopo la prescrizione, l’accertamento ai fini civili non può essere inteso come affermazione, neppure incidentale, della responsabilità penale.
Gli stessi elementi indicati in ricorso, da cui i giudici di merito hanno tratto il ruolo di amministratore di fatto del Toscano, appaiono esaustivi ai fini della dimostrazione in argomento a fronte dei rilievi difensivi che si limitano nella sostanza ad addurre i principi affermati da questa Corte in tema di amministrazione di fatto, senza considerare che proprio sulla scorta di quei principi è stato ricostruito l’esercizio gestorio di fatto in capo al ricorrente, ben potendo deporre in tal senso anche elementi diversi da quelli elencati esemplificativamente nelle pronunce di questa Corte, purché idonei ad attestare che vi sia stata un’ingerenza di fatto nell’amministrazione della società contraddistinta da potere decisorio
La qualità di amministratore di fatto può essere dimostrata anche mediante elementi diversi da quelli tipicamente indicati dalla giurisprudenza, se, valutati nel contesto complessivo, attestano un’effettiva ingerenza nell’amministrazione caratterizzata da potere decisorio.
In via ulteriormente subordinata, si assume che la sentenza impugnata deve essere annullata anche perché mantiene ferma la responsabilità di Toscano come amministratore di fatto, senza considerare che gli elementi valorizzati dai giudici di merito, anche ove ritenuti dimostrati, potrebbero al più descrivere un ruolo esterno, episodico o di interesse economico, ma non l’esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori propri dell'intraneus.
La Corte riporta la censura difensiva relativa alla distinzione tra amministratore di fatto e concorrente esterno, ma la dichiara manifestamente infondata, poiché non sono stati allegati elementi che escludano in modo evidente il coinvolgimento dell’imputato quale amministratore di fatto.
In via ulteriormente subordinata, si assume che la sentenza impugnata deve essere annullata anche perché mantiene ferma la responsabilità di Toscano come amministratore di fatto, senza considerare che gli elementi valorizzati dai giudici di merito, anche ove ritenuti dimostrati, potrebbero al più descrivere un ruolo esterno, episodico o di interesse economico, ma non l’esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori propri dell'intraneus.
La disposizione è richiamata nell’ambito della censura subordinata sulla responsabilità dell’extraneus; la Corte non la applica autonomamente, ritenendo non dimostrata in modo evidente l’estraneità dell’imputato quale amministratore di fatto.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità dipende da profili di colpa emergenti dall’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Con sentenza del 19.12.2025, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Marco Toscano, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha diversamente qualificato il fatto ex art. 217 legge fall. e dichiarato non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione del reato.
La disposizione è individuata come norma di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale; la Corte di cassazione, nel decidere il ricorso, non modifica la declaratoria d’estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- In assenza di parte civile, quando il giudice d’appello rileva la prescrizione di un reato già oggetto di condanna, il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. prevale soltanto se l’innocenza risulta dagli atti in modo assolutamente evidente e non contestabile, senza necessità di apprezzamenti o approfondimenti probatori.
- Il ricorrente che chieda in cassazione l’assoluzione nel merito nonostante la declaratoria di prescrizione deve indicare elementi specifici dai quali risulti ictu oculi l’insussistenza del fatto, la mancata commissione da parte sua, l’assenza dell’elemento soggettivo o la non configurabilità dell’illecito penale; la mera riproposizione di contestazioni probatorie già esaminate non soddisfa tale onere.
- La qualità di amministratore di fatto può essere desunta anche da elementi diversi dagli indici esemplificativamente menzionati in giurisprudenza, purché la loro valutazione complessiva dimostri un’ingerenza effettiva nell’amministrazione societaria caratterizzata da potere decisorio.
- L’esclusione della prova del dolo fraudolento o di condotte distrattive non è, di per sé, incompatibile con il mantenimento della qualifica di amministratore di fatto rilevante per una diversa e residua fattispecie di bancarotta documentale.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando il giudice d’appello ha fornito una motivazione effettiva sulla qualifica di amministratore di fatto e il ricorso si limita a contestarne nuovamente la valutazione, senza rendere evidente l’estraneità dell’imputato.
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