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Sentenza

Sentenza del 01/04/2021 n. 3012 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 12/2021 ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Omessa autorizzazione - Inutilizzabilità dei dati acquisiti - Esclusione - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia, della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 2015. L'accertamento si fondava su indagini bancarie (movimentazioni conti correnti) e su riscontri del PVC della Guardia di Finanza che avevano evidenziato fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da P. Auto a favore della contribuente, nonché sull'attribuzione di reddito di partecipazione dalla società "L'Auto per tutti SAS".

La decisione

La CTR ha accolto in parte l'appello dell'Agenzia: ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla ricostruzione del reddito con riferimento al reddito di partecipazione imputato dalla società 'L'Auto per tutti SAS' per euro 5.356,00 e alle ricostruzioni derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti; ha respinto il resto dell'appello (in particolare non è stata dimostrata la collusione della contribuente con la presunta frode della ditta P. Auto). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. 600/1973

    L'omessa autorizzazione interna per l'espletamento delle indagini bancarie non rende automaticamente inutilizzabili i dati acquisiti, salvo previsione specifica o concreto pregiudizio per il contribuente; l'autorizzazione ha natura organizzativa e non richiede motivazione.

  • art. 51 D.P.R. 633/1972

    Richiamato analogamente all'art. 32 DPR 600/73 per l'IVA: la mancanza di autorizzazione non comporta di per sé inutilizzabilità delle movimentazioni bancarie acquisite.

  • art. 5 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Norma utilizzata per l'attribuzione del reddito societario ai soci (reddito di partecipazione) e per la conseguente imputazione al socio della quota di reddito accertata.

  • Cass. civ. Sez. V, ord. 10/02/2021, n. 3242

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la mancanza dell'autorizzazione alle indagini bancarie non implica inutilizzabilità dei dati, salvo specifiche previsioni o danno concreto al contribuente.

  • Cass. civ. Sez. V, 10/11/2020, n. 25106

    Principio secondo cui, nell'ipotesi di fatture emesse da fornitore fittizio, l'Amministrazione deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario dell'evasione; compete poi al contribuente dimostrare la propria estraneità mediante prove concrete.

Massime di principio

  • La mancanza della formale autorizzazione per le indagini bancarie tra uffici non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle risultanze bancarie; tali dati restano utilizzabili salvo che la mancata autorizzazione abbia prodotto un concreto pregiudizio o salvo diversa previsione normativa.
  • Le movimentazioni bancarie, se estratte legalmente, costituiscono elemento idoneo per ribaltare l'onere della prova: il contribuente deve spiegare e provare la causa dei versamenti e dei prelevamenti per superare la presunzione di reddito.
  • Non è sufficiente indicare beneficiario o importo per vincere la presunzione: va provata la relazione economica sottostante al movimento (causa, destinazione, natura non imponibile).
  • In caso di fatture emesse da soggetto ritenuto fittizio, l'Amministrazione deve fornire indizi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore per provare la consapevolezza del destinatario; il contribuente può difendersi dimostrando di avere adottato la diligenza necessaria e l'assenza di consapevolezza.
  • In situazioni analoghe, è consigliabile al contribuente conservare e produrre documentazione probatoria che colleghi ogni movimentazione bancaria all'attività economica (contratti, giustificativi di pagamento, lettere di intento, registrazioni) e documentazione che provi l'estraneità a operazioni fraudolente.

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