Sentenza del 01/04/2021 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Morte di un prossimo congiunto del difensore di fiducia - Scadenza del termine per l'impugnazione - Istituto della remissione in termini -Applicabilità - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008, chiedendo la remissione in termini ex art.153 co.2 c.p.c. per mancata impugnazione degli avvisi dovuta alla morte della madre del difensore incaricato (evento che avrebbe determinato l'omissione del deposito dei ricorsi). Sosteneva l'insussistenza di culpa in vigilando e chiedeva che, riassunta la causa, si esaminassero anche i profili di merito del redditometro e la mancata istruzione preventiva (contraddittorio). L'Agenzia eccepiva invece l'inammissibilità delle doglianze di merito non proposte in primo grado e la non spettanza della remissione in termini, deducendo che la morte del difensore non integra di per sé causa di forza maggiore: la parte doveva comunque vigilare, attivarsi o sostituire il professionista e provare l'impossibilità assoluta ad agire.
La decisione
In accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate la Commissione ha ritenuto infondata la riassunzione: non risultano dimostrati la assolutezza, l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'impedimento tale da integrare causa di forza maggiore. La morte della madre del difensore, secondo i giudici, non è idonea di per sé a giustificare la decadenza dagli atti di impugnazione (al più può spiegare ritardi di pochi giorni o settimane). Inoltre la contribuente non ha provato di essersi attivata con diligenza (es. solleciti, procura a terzo, verifica dello stato dei ricorsi); pertanto i vizi relativi ai precedenti avvisi di accertamento risultavano preclusi e la cartella è stata dichiarata legittima. Condanna della contribuente alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 153 co.2 c.p.c.
L'istituto della remissione in termini è applicabile al rito tributario ma richiede che la parte dimostri un impedimento di grado significativo, assoluto, imprevedibile e inevitabile; non basta l'assunzione di responsabilità del difensore.
art. 21 D.Lgs. 546/1992
Termine perentorio per l'impugnazione degli atti tributari: la mancata impugnazione rende definitivi gli avvisi, salvo remissione in termini valida ed adeguatamente provata.
art. 178 e 179 c.p.c.
Norme richiamate in relazione ai rimedi avverso le ordinanze (richiamo alla possibilità di reclamo entro termini specifici); le ordinanze non sono impugnabili con i mezzi delle sentenze se non nei modi previsti.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
Limiti all'introduzione di domande e eccezioni nuove in appello: l'Ufficio può eccepire l'inammissibilità delle questioni di merito non sollevate in primo grado.
art. 113 e 115 c.p.c.
Principi relativi alla motivazione e alla valutazione della prova; richiamati in relazione alla legittimità delle valutazioni delle corti di merito sul redditometro e sulla documentazione prodotta.
art. 2729 c.c.
Presunzioni rilevanti in materia probatoria: le presunzioni semplici devono essere supportate da circostanze gravi, precise e concordanti; richiamata a critica dell'uso del redditometro senza adeguato riscontro probatorio.
art. 6 L. 212/2000
Richiesto dalla contribuente il contraddittorio preventivo ex lege; la decisione però si è concentrata sulla preclusione delle eccezioni di merito non tempestivamente proposte.
art. 38 DPR 600/1973 (co.4) e altre norme tributarie richiamate
Norme richiamate dall'Agenzia in riferimento agli obblighi documentali e alla legittimità degli accertamenti (in particolare sulla deducibilità/quantificazione degli elementi presuntivi).
Massime di principio
- La morte o la malattia del difensore non costituiscono automaticamente causa di forza maggiore: va dimostrata l'assoluta, imprevedibile e inevitabile impossibilità per la parte di agire (tempistica e grado dell'impedimento sono essenziali).
- La remissione in termini richiede prova di diligenza della parte: solleciti al difensore, tentativi di sostituzione, procure o comunicazioni con data certa rafforzano la domanda; una mera autocertificazione del professionista è insufficiente di regola.
- Il rimedio della remissione può riguardare solo l'atto il cui termine è stato perduto: non consente in generale di rimettere in discussione atti anteriori già divenuti definitivi (es. avvisi di accertamento non impugnati), salvo che il giudice ammetta espressamente l'eccezione nei limiti consentiti.
- La parte ha un obbligo di vigilanza: dopo aver conferito mandato al difensore è prudente verificare lo stato delle impugnazioni o nominare un sostituto se sussistono dubbi; l'omessa verifica può integrare culpa in vigilando.
- In giudizio tributario le eccezioni di merito non sollevate in primo grado sono, di norma, inammissibili in appello (principio del divieto di ius novorum salvo eccezioni previste).
- Per ottenere la remissione è preferibile produrre documentazione con data certa (certificati, raccomandate, mandati autenticati, contatti, procura a terzi) che dimostri l'impossibilità e gli sforzi compiuti per ovviare all'impedimento.
- Le ordinanze non acquisiscono facilmente efficacia di giudicato e possono essere riesaminate, ma la tempestività degli strumenti di reclamo contro le ordinanze va rispettata onde non precludere i rimedi.
- Quando si agisce contro una cartella derivante da avvisi non impugnati, il giudice può limitarsi ad esaminare i vizi propri della cartella se non è concessa remissione che renda ammissibili le doglianze sui precedenti avvisi.
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