Sentenza del 01/04/2021 n. 59 - Corte Costituzionale
Lavoro - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Previsione della possibilità, per il giudice, di applicare la disciplina di cui all'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 [tutela reale attenuata] in alternativa a quella prevista dal quinto comma dell'art. 18 [tutela risarcitoria] - Mancata previsione dell'obbligo di applicare esclusivamente la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Ravenna ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), come modificato dalla legge n. 92/2012, nella parte in cui dispone che, quando il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, "può altresì applicare" (e quindi a discrezione) la reintegrazione ex art. 18, quarto comma, invece di disporla obbligatoriamente. Il rimettente sosteneva che la facoltà discricionaria viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e altri principi costituzionali perché crea una disparità ingiustificata rispetto ai licenziamenti disciplinari e perché lascia a criteri indeterminati (es. "eccessiva onerosità" o mutamento organizzativo) la scelta tra reintegrazione e mera indennità, con effetti rilevanti per la tutela del lavoratore.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, nella parte in cui recita "può altresì applicare" la disciplina di cui al quarto comma, ritenendo la formulazione incompatibile con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza, indeterminatezza e disarmonia interna del sistema di tutele. La Corte ha ritenuto che, quando sia accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione (anche nella forma attenuata prevista dal quarto comma) non possa restare mero potere discrezionale del giudice, atteso il rilievo alla tutela della continuità del rapporto e la mancanza di criteri oggettivi che giustifichino la differenziazione rispetto ad altri tipi di licenziamento. Restano assorbite le restanti censure; la declaratoria ha effetto dichiarativo sulla norma censurata.
Norme richiamate
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18, settimo comma, secondo periodo
La Corte ha ritenuto che la locuzione "può altresì applicare" attribuisca una facoltà discrezionale al giudice che risulta irragionevole e indeterminata rispetto all'obbligo di applicare la reintegrazione quando sia accertata la manifesta insussistenza del fatto; perciò la disposizione è stata dichiarata parzialmente incostituzionale.
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18, quarto comma
disciplina della reintegrazione (tutela reintegratoria attenuata)
Disciplina che prevede la reintegrazione con indennità risarcitoria limitata (fino a 12 mensilità) in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto che tale tutela debba applicarsi quando ricorra la manifesta insussistenza del fatto nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 18, quinto comma
Riferimento alla tutela indennitaria piena (indennità da 12 a 24 mensilità) che la norma ha distinto dalla reintegrazione; la Corte ha sottolineato che la scelta tra questi rimedi non può dipendere da criteri indeterminati.
legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, lett. b
Disposizione di modifica dell'art. 18 che ha introdotto la formula con "può" per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; è la modifica dichiarata parzialmente incostituzionale.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3
Principio di uguaglianza e ragionevolezza: la Corte ha ritenuto violato l'art. 3 dalla differente disciplina delle tutele in presenza di insussistenza (o manifesta insussistenza) del fatto a seconda della qualificazione del licenziamento.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 4 e 35
Richiamati nei ragionamenti sulla tutela del diritto al lavoro e sull'esigenza di garanzie adeguate contro i licenziamenti ingiustificati.
Codice civile, art. 2058
Principi generali sul risarcimento in forma specifica citati dalla giurisprudenza come parametro interpretativo per valutare l'eventuale eccessiva onerosità della reintegrazione; la Corte ha ritenuto tale parametro inadeguato a giustificare la discrezionalità assoluta.
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Riferimento al regime delle "tutele crescenti" per i rapporti instaurati dopo il 7 marzo 2015; contestualizza l'evoluzione normativa delle tutele contro i licenziamenti.
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 7
Norme sulle procedure di licenziamento individuale: richiamate nella discussione sul rispetto delle garanzie procedurali in caso di 'nuovo' licenziamento imposto dal giudice.
Carta sociale europea (art. 24) e Carta dei diritti fondamentali dell'UE (art. 30)
Fonti sovranazionali richiamate per affermare che esistono diversi rimedi idonei a garantire adeguata compensazione per il lavoratore licenziato illegittimamente; tuttavia il rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza resta vincolante per il legislatore.
Massime di principio
- Se il giudice accerta la manifesta insussistenza del fatto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione non può essere lasciata a una mera facoltà discrezionale: deve essere considerata la tutela reintegratoria (anche nella forma attenuata prevista dall'art. 18, quarto comma).
- La discrezionalità giudiziale nel negare la reintegrazione non può fondarsi su criteri indeterminati o suscettibili di essere manipolati dall'imprenditore (es. un mutamento organizzativo intervenuto successivamente), perché ciò lederebbe il principio di uguaglianza e la ragionevolezza della disciplina.
- Il giudice, nel valutare la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, deve esaminare la genuinità della scelta organizzativa del datore di lavoro, ma non può lasciare che la sola circostanza della presunta "eccessiva onerosità" operi da criterio esclusivo per negare la reintegrazione senza parametri oggettivi e predeterminati.
- La qualificazione datoriale del licenziamento (disciplinare vs. economico) non può, di per sé, determinare una disparità ingiustificata di tutele quando il vizio principale è la manifesta insussistenza del fatto; in tali casi la tutela reintegratoria trova giustificazione per preservare la continuità del rapporto di lavoro.
- Nelle decisioni giudiziali occorre privilegiare criteri oggettivi e verificabili (documentazione sulle reali esigenze organizzative, tempistica e concretezza del mutamento strutturale, prova dell'impossibilità oggettiva di reintegrare) e motivare specificamente l'eventuale rinuncia alla reintegrazione.
- Per i giudici che affrontano una questione simile, è opportuno tentare prima un'interpretazione conforme alla Costituzione; se il testo è inequivocabile e l'interpretazione conforme non è praticabile, la Corte costituzionale potrà intervenire come avvenuto nel caso in esame.
- Dal punto di vista legislativo, se si vuole riservare al giudice una valutazione di compatibilità tra reintegrazione e organizzazione aziendale, occorre fornire criteri normativi chiari e predeterminati per evitare indeterminatezza e rischio di elusione.
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