Sentenza del 01/04/2021 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, richiedendo il certificato dei carichi pendenti dall'anagrafe tributaria, veniva a conoscenza di una cartella di pagamento di euro 13.681,83 a suo carico (cartella relativa a debiti della E. incorporata). Sosteneva che la cartella non era mai stata notificata e chiedeva la declaratoria di inesistenza del relativo carico e il rilascio di un certificato emendato. L'Agenzia eccepiva l'inammissibilità del ricorso rilevando che il certificato dei carichi pendenti non è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/92; in primo grado la CTP ha interpretato il ricorso nella sua portata sostanziale, ritenendo implicita la domanda di nullità della notifica e ha accolto il ricorso. In appello l'Amministrazione ha insistito sull'inammissibilità e sull'assenza di interesse ad agire, richiamando anche la giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. 19704/15) e sostenendo che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. 13536/20), il certificato dei carichi pendenti ha carattere riepilogativo e non è autonomanente impugnabile; il contribuente avrebbe dovuto richiedere l'estratto di ruolo o l'atto impositivo per impugnare.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della giurisprudenza più recente (Cass. sez. unite e, soprattutto, Cass. 13536/20) secondo cui il certificato dei carichi pendenti è documento sommario e riepilogativo, privo di contenuto autosufficiente idoneo a fondare un interesse ad agire per l'annullamento in via autonoma. Pertanto il ricorso diretto ad ottenere la rettifica del certificato è inammissibile; il contribuente avrebbe potuto chiedere ed impugnare l'estratto di ruolo o gli atti impositivi specifici. Le spese sono compensate in entrambi i gradi per il quadro giurisprudenziale contrastato.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
menzionata la "ultima parte del comma 3" dell'art. 19
L'Amministrazione richiamava l'art. 19 per sostenere che solo gli atti specificamente previsti sono autonomamente impugnabili; la giurisprudenza (SS.UU. 19704/15) aveva però aperto una interpretazione costituzionalmente orientata che consente l'impugnazione dell'atto non notificato se il contribuente ne è venuto legittimamente a conoscenza; tuttavia la Corte d'appello, richiamando la successiva Cass. 13536/20, ritiene che il certificato dei carichi pendenti non rientri fra gli atti impugnabili autonomamente poiché privo di autosufficienza informativa.
Cass. SS.UU., sent. n. 19704/15
massimato: il contribuente può impugnare la cartella della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; una lettura costituzionalmente orientata non esclude la possibilità di far valere l'invalidità della notifica anche prima
La massima riconosce una tutela anche quando il contribuente viene a conoscenza dell'atto non notificato tramite documenti rilasciati dall'amministrazione/concessionario; questa interpretazione era stata utilizzata in primo grado per ammettere l'impugnazione basata sul certificato/estratto.
Cass. Sez. Unite, sent. n. 13536/20
massimato: "Il contribuente non può chiedere l'annullamento del certificato dei carichi pendenti ... Si tratta di un documento sintetico e riepilogativo non meritevole di tutela giurisdizionale"
La pronuncia afferma che il certificato dei carichi pendenti ha contenuto sommario e riepilogativo, non autosufficiente per fondare un interesse ad agire; pertanto non è autonomamente impugnabile e il contribuente deve agire sugli atti impositivi (estratto di ruolo, cartella) che consentono un sindacato pieno.
Art. 100 c.p.c. (richiamato nella giurisprudenza)
citato nella massima come criterio di interesse processuale
Il richiamo sottolinea che l'assenza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) esclude la tutela giurisdizionale quando l'atto impugnato non produce effetti concretamente lesivi o non è idoneo a fondare un utile processo per il richiedente.
Massime di principio
- Il certificato dei carichi pendenti è documento riepilogativo e, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 13536/20), non è autonomamente impugnabile perché privo di contenuto autosufficiente che possa fondare un interesse ad agire.
- Se si viene a conoscenza di una cartella o di debiti solo attraverso certificazioni o estratti, la strada corretta è ottenere l'estratto di ruolo o l'atto impositivo specifico (cartella, ruolo) e impugnare quello, salvo i casi (ristretti) riconosciuti dalle Sezioni Unite ove la conoscenza legittima dell'atto consente comunque l'azione.
- Il giudice può, entro i limiti del principio di rappresentazione della domanda, interpretare le conclusioni in senso sostanziale se il contesto probatorio e le deduzioni di fatto indicano chiaramente una diversa pretesa (es. domanda implicita di nullità della notifica). Tuttavia tale interpretazione non supera il limite dell'autosufficienza dell'atto impugnato: non trasforma un atto riepilogativo in atto idoneo all'annullamento autonomo.
- In situazioni con giurisprudenza contrastante è probabile la compensazione delle spese; per il contribuente è prudente, prima di proporre giudizio, acquisire e conservare gli atti amministrativi specifici (estratto di ruolo, copia della cartella e documenti di notifica) per fondare l'interesse ad agire.
- Se si contesta l'omessa notifica, va valutato se il contribuente è venuto "legittimamente a conoscenza" dell'atto: in tal caso alcune pronunce consentono di far valere l'invalidità della notifica anche se l'atto non era stato formalmente notificato, ma è necessario agire sugli atti che permettono un sindacato pieno.
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